Ai sensi degli artt. 35, 3 e 1 della Costituzione, la legge elettorale può prevedere un premio di maggioranza, ma non può attribuire la maggioranza assoluta dei seggi alla formazione più votata senza alcuna soglia minima di consenso. Una tale previsione altera in misura illimitata l'eguaglianza del voto e il nesso fra suffragio e rappresentanza. È inoltre irragionevole la disciplina che riserva a chi supera la soglia un premio inferiore a quello attribuito a chi non la raggiunge.
Massime
I principi di diritto affermati nelle decisioni della Corte, dalla più recente.
Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione, il trasferimento allo Stato di un'impresa relativa a fonti di energia, a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio è riservato alla legge. Non spetta quindi al Governo disporlo con atto proprio privo di base legislativa. Ai sensi dell'art. 59, non gli spetta neppure impegnare la relativa spesa senza indicarne la copertura in un capitolo del bilancio approvato dal Senato o in una legge, salvo che dimostri che la spesa rientra in uno stanziamento esistente.
Durante l'esercizio provvisorio nemmeno un decreto-legge del Governo, benché abbia forza di legge e sia soggetto a conversione, può istituire un fondo nuovo senza richiamare un capitolo del bilancio vigente, né prevederne un rifinanziamento periodico stabile: l'art. 59 della Costituzione riserva queste scelte alla legge di bilancio approvata dal Senato. Viola inoltre l'art. 3 della Costituzione l'atto che indica per nome soggetti determinati, riconducibili a esponenti politici, come destinatari di un regime sfavorevole, quando la stessa finalità può essere perseguita con una regola generale.
Non viola gli artt. 17, 29 e 30 della Costituzione la legge che vieta a chi ricopre cariche politiche di presentare come indipendente una testata da lui controllata e vieta il controllo politico occulto e le direttive occulte alle testate indipendenti. Tali divieti sono legittimi se colpiscono soltanto la dissimulazione al pubblico di un controllo o di direttive effettivi, e non la proprietà dichiarata, i semplici rapporti economici o personali, né la libertà della testata di esprimere opinioni e posizioni politiche.
Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, in mancanza di una legge di bilancio approvata dal Senato il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio vigente in esercizio provvisorio. Non gli spetta disporre con un atto proprio, neppure per interventi di emergenza, un finanziamento che non richiami alcun capitolo né alcuna base legislativa, salvo che sia provato che la spesa rientra in stanziamenti già autorizzati. Sono inammissibili, nel conflitto di attribuzione, le domande con cui si chiede alla Corte di riallocare la spesa pubblica in settori estranei all'atto impugnato.
Un decreto del singolo Ministro è un atto amministrativo privo di forza di legge e non può disporre, senza alcuna base legislativa, un blocco navale o respingimenti generalizzati: una misura di tale portata richiede la legge o un decreto del Governo adottato e convertito secondo l'art. 58 della Costituzione. È in ogni caso illegittima, per violazione dell'art. 20, la misura che impedisca l'accesso al territorio della Repubblica senza garantire l'esame individuale delle posizioni degli stranieri ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.
Anche un decreto-legge adottato dal Governo, pur avendo forza di legge, non può far cessare l'esercizio provvisorio né rendere operativo un nuovo quadro di entrate, aliquote e capitoli di spesa prima che il Senato lo approvi, perché l'art. 59 riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio; la conversione a breve termine e la caducazione retroattiva degli effetti attenuano ma non eliminano il vizio. Viola inoltre l'art. 89 l'atto finanziario che autorizza spese superiori alle entrate senza un'apposita legge di deroga, approvata dal Senato su proposta del Governo, che indichi motivi, entità e durata dello scostamento dal pareggio.
Ai sensi dell'art. 58 della Costituzione, solo il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge soggetti a conversione del Senato. Un decreto del singolo Ministro, anche se denominato «decreto-legge», resta un atto amministrativo e non può derogare alle leggi né innovare l'ordinamento. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, la determinazione delle aliquote è riservata alla legge di bilancio approvata dal Senato: è quindi illegittimo l'atto ministeriale che riduce un'aliquota d'imposta, anche a titolo di premialità.
Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Costituzione, non spetta al Governo né a un suo Ministro applicare come fonte sostitutiva della legge di bilancio un decreto ministeriale, anche se denominato «decreto-legge», che dichiari cessato l'esercizio provvisorio o fissi entrate, spese, capitoli, stanziamenti e nuovi fondi. La legge di bilancio è riservata al Senato e l'esercizio provvisorio cessa solo con la sua approvazione. Un atto non adottato né convertito secondo l'art. 58 non acquista forza di legge per la sola denominazione, e l'invasione delle attribuzioni del Senato persiste finché l'atto viene applicato.
Non viola gli artt. 59 e 89 della Costituzione il decreto ministeriale che, in una crisi di settore, si limita a istituire un tavolo di confronto e a fissare indirizzi organizzativi e programmatici, senza istituire capitoli di spesa, autorizzare stanziamenti o nuovo indebitamento e operando entro risorse già autorizzate, anche in mancanza di una legge di bilancio approvata dal Senato. La riserva al Senato della determinazione dei capitoli di spesa e l'obbligo del pareggio sono violati soltanto da atti del Governo che dispongono spese o debito non riconducibili ai capitoli vigenti, e non da atti finanziariamente neutri, la cui eventuale attuazione resta autonomamente sindacabile.
Durante l'esercizio provvisorio non spetta al singolo Ministro, con un atto amministrativo anche se denominato «decreto-legge», istituire nuove spese, fondi a destinazione vincolata o limiti di spesa che non trovino copertura in un capitolo del bilancio precedente o in una base legislativa: ciò invade la riserva al Senato della legge di bilancio prevista dall'art. 59 ed eccede il potere che l'art. 58 attribuisce al solo Governo nella sua collegialità. Le nuove spese che, in condizioni di disavanzo, accrescono il debito pubblico sono inoltre irregolari, ai sensi dell'art. 73, se non sono deliberate in Consiglio dei ministri, e a tal fine non rilevano i risparmi soltanto potenziali previsti da altre misure.
Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Costituzione, non spetta al Governo, né a un suo Ministro, far cessare l'esercizio provvisorio o stabilire entrate, spese, capitoli e stanziamenti con un atto proprio, anche se denominato «decreto-legge», perché la legge di bilancio è riservata al Senato e la sola denominazione non conferisce forza di legge a un atto amministrativo. Un atto che autorizza spese eccedenti le entrate senza una legge di deroga approvata ai sensi dell'art. 89, secondo comma, viola inoltre l'obbligo costituzionale del pareggio.
Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, durante l'esercizio provvisorio il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio precedente. Non gli spetta quindi disporre, con un proprio atto, anche se denominato «manovra di bilancio», uno stanziamento aggiuntivo che aumenti la spesa e il debito senza richiamare alcun capitolo vigente né alcuna base legislativa. Un simile aumento del debito non può inoltre fondarsi sulla deroga al pareggio prevista dall'art. 89, che richiede un'apposita legge del Senato approvata contestualmente alla legge di bilancio.
Ai sensi dell'art. 59, primo comma, della Costituzione, spetta al Senato, con la legge di bilancio, stabilire i capitoli della spesa. Non spetta pertanto al Governo disporre, anche nell'ambito di un tavolo di crisi e sotto condizioni occupazionali poste al beneficiario, uno stanziamento in favore di un'impresa che non richiami alcun capitolo né alcuna base legislativa, salvo che la spesa trovi dimostrata copertura in un capitolo vigente e l'atto si limiti a darvi esecuzione.
Ai sensi dell'art. 31, primo comma, della Costituzione, la riserva originaria o il trasferimento di imprese allo Stato spetta alla legge, mentre il secondo comma consente al Governo soltanto di opporsi al trasferimento all'estero di attività strategiche: non spetta pertanto al Governo disporre, con atto privo di forza di legge e di base legislativa, la nazionalizzazione di un'impresa. Ai sensi dell'art. 59, non spetta altresì al Governo disporre una spesa che non trovi copertura in un capitolo della legge di bilancio approvata dal Senato.
Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, spetta al Senato, con la legge di bilancio, stabilire i capitoli della spesa: non spetta al Governo autorizzare con decreto ministeriale uno stanziamento «straordinario» né destinare a una nuova finalità risorse che il bilancio assegna ad altro dicastero, salvo che la spesa trovi già copertura in un capitolo vigente e l'atto si limiti a darvi esecuzione. L'art. 73 non viene in rilievo quando l'atto di spesa esclude ogni nuovo indebitamento.
In caso di rigetto della legge di bilancio, l'art. 59, secondo comma, della Costituzione mantiene in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio, sicché il Governo può spendere soltanto entro i capitoli da esso stabiliti. Non spetta al Governo disporre, durante l'esercizio provvisorio, spese non riconducibili ad alcun capitolo o eccedenti la dotazione dei capitoli vigenti, poiché ciò invade il potere di determinare la spesa che l'art. 59 riserva al Senato.