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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
5/2026
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
13 aprile 2026
Redattore
Genoveffa Sturzo

Sentenza n. 5

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Manovra di bilancio per la portualità di Porto Selvano», promosso da Robert Mercurio nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione all'atto denominato «Manovra di bilancio», con il quale sono stati destinati 12 milioni di euro aggiuntivi al settore Portualità e logistica di Porto Selvano, con espressa previsione di un aumento della spesa pubblica e del debito. In primo luogo, si deduce la violazione dell'art. 59 della Costituzione, che riserva alla legge di bilancio approvata dal Senato la determinazione dei capitoli e dei limiti della spesa: richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui il Governo può eseguire la spesa soltanto entro capitoli esistenti e autorizzati e non può disporre autonomamente nuovi stanziamenti o nuove finalità prive di base legislativa, il ricorrente sostiene che, in assenza di un capitolo vigente che autorizzi specificamente l'intervento e di una base legislativa per l'erogazione, l'atto costituisca esercizio di un potere di determinazione della spesa riservato al Senato. La censura è aggravata dalla circostanza che Verandia versa in regime di esercizio provvisorio, nel quale, secondo quanto già affermato dalla Corte, il Governo è vincolato con ancora maggiore rigore ai capitoli già autorizzati. In secondo luogo, si deduce la violazione dell'art. 73, poiché l'atto dichiara espressamente l'aumento del debito pubblico e ogni decisione di spesa che accresce il debito deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri; il ricorrente chiede di accertare se tale deliberazione vi sia stata e, in mancanza, di dichiarare l'atto irregolare. Infine, si deduce la violazione dell'art. 89, che impone il pareggio di bilancio e ne consente la deroga solo con apposita legge approvata dal Senato contestualmente alla legge di bilancio, con indicazione di motivi, entità e durata dello scostamento: ove l'aumento del debito sia stato disposto al di fuori di una deroga validamente approvata, sussisterebbe anche tale violazione. Il ricorrente chiede pertanto che la Corte dichiari che non spettava al Governo disporre autonomamente la manovra di 12 milioni per il settore Portualità e logistica di Porto Selvano, salvo che sia dimostrata una specifica copertura in un capitolo vigente e una valida base legislativa, e conseguentemente annulli l'atto.

Considerato in diritto

1. Il senatore Robert Mercurio solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione all'atto denominato «Manovra di bilancio per la portualità di Porto Selvano». L'atto, adottato mentre Verandia si trova in regime di esercizio provvisorio, destina 12 milioni al settore Portualità e logistica di Porto Selvano e dichiara espressamente che ne derivano un aumento della spesa pubblica e un aumento del debito. Il ricorrente lamenta la lesione delle attribuzioni del Senato garantite dagli artt. 59 e 89 della Costituzione. Denuncia inoltre la violazione dell'art. 73, per la possibile mancanza della deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri.

2. La censura riferita all'art. 59 è fondata. Il primo comma di tale articolo attribuisce al Senato il compito di approvare ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo. È questa legge a stabilire i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Questa Corte ha già affermato che in tale regime il Governo può spendere soltanto entro i capitoli stabiliti dal bilancio precedente (sent. n. 1). Ha affermato anche che non spetta al Governo disporre stanziamenti straordinari o nuove finalità di spesa, salvo che la spesa trovi già copertura in un capitolo vigente e l'atto si limiti a darvi esecuzione (sentt. n. 2 e n. 4). L'atto impugnato non si presenta come esecuzione di una spesa già autorizzata. Si qualifica esso stesso come «manovra di bilancio», dispone uno stanziamento aggiuntivo e dichiara l'aumento della spesa. Dal suo testo non risulta alcun capitolo vigente cui la spesa sia riconducibile, né alcuna base legislativa che la autorizzi. Il Governo ha così esercitato un potere di determinazione della spesa che l'art. 59 riserva al Senato. La lesione è tanto più evidente in regime di esercizio provvisorio. In quel regime il Senato non ha approvato alcun nuovo bilancio, e l'unica autorizzazione di spesa vigente è quella del bilancio precedente.

3. È fondata anche la censura riferita all'art. 89. Il primo comma impone allo Stato di assicurare ogni anno, con la legge di bilancio, il pareggio tra le entrate e le spese. Il secondo comma consente di derogare al pareggio soltanto in presenza di eventi eccezionali o di una grave crisi economica. La deroga richiede un'apposita legge, approvata dal Senato su proposta del Governo contestualmente alla legge di bilancio, che ne indichi i motivi, l'entità e la durata. L'atto impugnato dichiara un aumento del debito. Esso è stato adottato in esercizio provvisorio, quindi in assenza di una nuova legge di bilancio alla quale una legge di deroga possa accompagnarsi. Per questo l'aumento del debito non può fondarsi su una deroga validamente approvata. Il Governo non può sostituire con un proprio atto la legge di deroga che l'art. 89 riserva al Senato. Questa censura resta comunque in larga parte assorbita da quella sull'art. 59: il difetto di ogni autorizzazione di spesa da parte del Senato basta di per sé a determinare la lesione delle sue attribuzioni.

4. L'accoglimento delle censure relative agli artt. 59 e 89 rende superfluo l'esame della doglianza riferita all'art. 73. Tale articolo richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri per le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico. Una deliberazione collegiale, anche se vi fosse stata, non potrebbe comunque sanare l'esercizio di un potere che la Costituzione non attribuisce al Governo, ma al Senato.

5. Va pertanto dichiarato che non spettava al Governo disporre, in regime di esercizio provvisorio e con l'atto denominato «Manovra di bilancio per la portualità di Porto Selvano», lo stanziamento aggiuntivo di 12 milioni in favore del settore Portualità e logistica di Porto Selvano. Tale stanziamento comporta un aumento della spesa pubblica e del debito. L'atto è di conseguenza annullato.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Manovra di bilancio per la portualità di Porto Selvano», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

Il Redattore
Genoveffa Sturzo

Massima

Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, durante l'esercizio provvisorio il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio precedente. Non gli spetta quindi disporre, con un proprio atto, anche se denominato «manovra di bilancio», uno stanziamento aggiuntivo che aumenti la spesa e il debito senza richiamare alcun capitolo vigente né alcuna base legislativa. Un simile aumento del debito non può inoltre fondarsi sulla deroga al pareggio prevista dall'art. 89, che richiede un'apposita legge del Senato approvata contestualmente alla legge di bilancio.