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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
3/2026
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
9 gennaio 2026
Redattore
Amalia Restivo

Sentenza n. 3

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Nazionalizzazione della società Terminal Servano Marittima», promosso da Umberto Bossi nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente lamenta che il Governo abbia disposto la nazionalizzazione della società Terminal Servano Marittima, trasformandola in azienda pubblica, con un esborso di 57 milioni di euro in assenza di copertura e di autorizzazione nella legge di bilancio. Sostiene che l'Esecutivo abbia così invaso le attribuzioni del Senato. Secondo l'art. 31 della Carta, la riserva o il trasferimento di imprese allo Stato spetta alla legge. Secondo l'art. 59, i capitoli della spesa sono stabiliti con la legge di bilancio approvata dal Senato. Il ricorrente deduce inoltre la violazione dell'art. 73, trattandosi di una decisione di spesa che accresce il debito pubblico. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto e la trasmissione alla Procura della Repubblica degli eventuali profili di rilevanza penale.

Considerato in diritto

1. Il senatore ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione all'atto con cui è stata disposta la nazionalizzazione della società Terminal Servano Marittima, trasformata in azienda pubblica, con una spesa di 57 milioni di euro dichiaratamente non autorizzata dalla legge di bilancio. Il ricorrente lamenta la lesione delle attribuzioni del Senato con riferimento agli artt. 31, 59 e 73 della Costituzione e chiede l'annullamento dell'atto, nonché la trasmissione alla Procura della Repubblica degli eventuali profili di rilevanza penale.

2. Il ricorso è fondato quanto alla censura riferita all'art. 31. Il primo comma di tale disposizione stabilisce che, a fini di utilità generale, «la legge» può riservare originariamente o trasferire allo Stato, mediante espropriazione e salvo indennizzo, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio. La Carta affida dunque alla fonte legislativa, e quindi al Senato, sia la valutazione dei fini di utilità generale sia l'individuazione delle imprese da trasferire alla mano pubblica e la disciplina dell'indennizzo. Un atto del Governo privo di forza di legge e sprovvisto di qualsiasi base legislativa, che disponga direttamente la nazionalizzazione di un'impresa, si sostituisce al legislatore in una scelta che la Costituzione gli riserva. Né il Governo può trarre fondamento dal secondo comma dello stesso art. 31, il quale gli consente soltanto di opporsi, nei casi e con le garanzie previsti dalla legge, al trasferimento all'estero di stabilimenti o di attività strategiche per l'economia nazionale: si tratta di un potere di natura interdittiva, che non comprende in alcun modo la facoltà di acquisire imprese allo Stato.

3. Il ricorso è fondato anche quanto alla censura riferita all'art. 59. Il primo comma di tale disposizione attribuisce al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Come questa Corte ha già affermato (sent. n. 2), non spetta al Governo disporre stanziamenti straordinari che non trovino copertura in un capitolo vigente, potendo l'atto dell'Esecutivo soltanto dare esecuzione a una spesa già autorizzata dal bilancio. Nel caso in esame la spesa di 57 milioni di euro risulta, per stessa ammissione dell'atto, non autorizzata dalla legge di bilancio: essa invade pertanto la sfera finanziaria che la Costituzione riserva al Senato.

4. L'accoglimento delle censure riferite agli artt. 31 e 59, che di per sé determina la non spettanza del potere esercitato e l'annullamento dell'atto, rende superfluo l'esame della censura riferita all'art. 73, la quale resta assorbita. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica esula dall'oggetto del presente giudizio, che è limitato all'accertamento della spettanza delle attribuzioni costituzionali contese e alle conseguenti statuizioni sull'atto impugnato.

5. Deve pertanto dichiararsi che non spettava al Governo disporre la nazionalizzazione della società Terminal Servano Marittima e la relativa spesa di 57 milioni di euro, e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Nazionalizzazione della società Terminal Servano Marittima», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2026.

Il Redattore
Amalia Restivo

Massima

Ai sensi dell'art. 31, primo comma, della Costituzione, la riserva originaria o il trasferimento di imprese allo Stato spetta alla legge, mentre il secondo comma consente al Governo soltanto di opporsi al trasferimento all'estero di attività strategiche: non spetta pertanto al Governo disporre, con atto privo di forza di legge e di base legislativa, la nazionalizzazione di un'impresa. Ai sensi dell'art. 59, non spetta altresì al Governo disporre una spesa che non trovi copertura in un capitolo della legge di bilancio approvata dal Senato.