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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
4/2026
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
16 febbraio 2026
Redattore
Eugenia Toffoli

Sentenza n. 4

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Stanziamento governativo in favore della Banca di Credito Torvaldino», promosso da Umberto Bossi nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente contesta lo stanziamento di 2 milioni deciso dal Governo in favore della Banca di Credito Torvaldino nell'ambito del tavolo di crisi relativo alla Provincia di Costa Sud. Le condizioni poste prevedono il divieto per l'impresa di ridurre il personale fino al turno 55, a pena di restituzione. Secondo il ricorrente il Governo non disponeva del potere di erogare tale somma. L'atto costituirebbe quindi l'ennesimo abuso dell'Esecutivo e invaderebbe le attribuzioni del Senato in materia di spesa pubblica e di bilancio (art. 59). Violerebbe inoltre le regole costituzionali sulla deliberazione delle decisioni di spesa (art. 73). Il ricorrente chiede infine che sia accertata la responsabilità del ministro competente.

Considerato in diritto

1. Il senatore ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione allo stanziamento di 2 milioni in favore della Banca di Credito Torvaldino, deliberato al tavolo di crisi relativo alla Provincia di Costa Sud e condizionato all'obbligo, per l'impresa beneficiaria, di non ridurre il personale fino al turno 55, a pena di restituzione. Il ricorrente lamenta che l'atto invada le attribuzioni del Senato in materia di bilancio, tutelate dall'art. 59 della Costituzione, e violi le regole sulla deliberazione collegiale delle decisioni di spesa poste dall'art. 73. Chiede inoltre che sia accertata la responsabilità del ministro competente.

2. Il ricorso è fondato in riferimento all'art. 59 della Costituzione. Il primo comma di tale disposizione stabilisce che il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo e che è questa legge a stabilire i capitoli della spesa. Come questa Corte ha già affermato (sent. n. 2), da ciò discende che la determinazione delle finalità e dei limiti della spesa pubblica appartiene al Senato attraverso la legge di bilancio. Al Governo spetta invece dare esecuzione alla spesa entro i capitoli vigenti. Non gli spetta disporre stanziamenti straordinari che non trovino copertura in un capitolo esistente. Lo stesso principio vale, a maggior ragione, nel regime di esercizio provvisorio previsto dal secondo comma (sent. n. 1).

3. L'atto impugnato nasce da un tavolo di crisi e non richiama alcun capitolo del bilancio né alcuna base legislativa che autorizzi l'erogazione. Presenta inoltre i tratti di un intervento autonomo e discrezionale in favore di un singolo soggetto: ne sono prova la scelta del beneficiario, l'entità della somma e le condizioni occupazionali a pena di restituzione. Il Governo non ha dimostrato che la spesa trovi copertura in un capitolo vigente, né che l'atto si limiti a dare esecuzione a una destinazione già stabilita dalla legge di bilancio. Ne consegue che lo stanziamento costituisce esercizio di un potere di determinazione della spesa che l'art. 59 riserva al Senato. Tale potere è stato esercitato al di fuori di ogni capitolo, con conseguente lesione delle attribuzioni del ricorrente.

4. L'accoglimento della censura riferita all'art. 59 è di per sé sufficiente a definire il conflitto. Resta pertanto assorbita la doglianza relativa all'art. 73, che attiene alla necessità di una deliberazione in Consiglio dei ministri per le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico. Quanto alla richiesta di accertare la responsabilità del ministro competente, essa esula dall'oggetto del giudizio per conflitto di attribuzione. Questo giudizio è volto soltanto a stabilire a quale potere spetti l'atto contestato e, ove occorra, ad annullarlo.

5. Va dunque dichiarato che non spettava al Governo disporre lo stanziamento di 2 milioni in favore della Banca di Credito Torvaldino. Il relativo atto va conseguentemente annullato.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Stanziamento governativo in favore della Banca di Credito Torvaldino», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2026.

Il Redattore
Eugenia Toffoli

Massima

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, della Costituzione, spetta al Senato, con la legge di bilancio, stabilire i capitoli della spesa. Non spetta pertanto al Governo disporre, anche nell'ambito di un tavolo di crisi e sotto condizioni occupazionali poste al beneficiario, uno stanziamento in favore di un'impresa che non richiami alcun capitolo né alcuna base legislativa, salvo che la spesa trovi dimostrata copertura in un capitolo vigente e l'atto si limiti a darvi esecuzione.