Sentenza n. 1
Anno 2024
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Spesa del Governo in esercizio provvisorio e stanziamento ad AN4S», promosso da Umberto Bossi nei confronti del Governo.
Ritenuto in fatto
Io Umberto Bossi vorrei effettuare un ricorso alla Corte costituzionale poiché il Governo sta adoperando fondi senza una legge di bilancio approvata, andando a violare l'articolo 59 della Costituzione (il vecchio bilancio è finito da un pezzo, quindi il Governo si dovrebbe bloccare), commettendo una violazione costituzionale e il reato di abuso d'ufficio, con forse altri reati. Chiedo che venga ristabilita la situazione iniziale di bilancio e vengano annullate tutte le transazioni effettuate in violazione costituzionale. Inoltre chiedo l'apertura di un'indagine da parte della Procura.
Considerato in diritto
1. Il senatore ricorrente solleva conflitto di attribuzione contro il Governo, lamentando che questo abbia disposto spese in assenza di una legge di bilancio approvata, dopo che la legge di bilancio del turno 36 è stata respinta e l'ultima approvata risale al turno 16. Nel corso del giudizio è emerso che, al turno 36, nell'ambito del tavolo di crisi sul piano di Dorvena, il Governo ha stanziato 50 milioni in favore dell'impresa AN4S. Il ricorso è ammissibile. L'art. 59, primo comma, della Costituzione riserva al Senato l'approvazione della legge di bilancio, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Il singolo senatore, in quanto componente dell'organo titolare di tale attribuzione, è legittimato a far valere davanti a questa Corte la lesione che deriva dall'esercizio, da parte del Governo, di un potere di spesa sottratto alla deliberazione parlamentare.
2. Non può essere accolta la tesi del ricorrente secondo cui, respinto il nuovo bilancio, il Governo dovrebbe arrestare ogni spesa, poiché il vecchio bilancio sarebbe ormai esaurito. L'art. 59, secondo comma, dispone espressamente che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. La Costituzione non prevede dunque la paralisi dell'attività finanziaria dello Stato, ma la sua prosecuzione entro limiti già fissati dal Senato. Il bilancio approvato al turno 16 continua quindi a costituire la base giuridica della spesa pubblica, e le erogazioni che rientrano nei suoi capitoli non sono di per sé illegittime.
3. Proprio perché l'esercizio provvisorio consiste nella vigenza del bilancio precedente, esso consente di spendere soltanto entro i capitoli che quel bilancio stabilisce. L'art. 59, letto nei suoi due commi, affida al Senato la determinazione dei capitoli della spesa e, in caso di rigetto della nuova legge, fa sopravvivere quella determinazione, non una facoltà generale del Governo di disporre delle risorse pubbliche. Il bilancio del turno 16 non contiene alcun capitolo destinato ad aiuti alle imprese, e il capitolo relativo all'economia ammonta a un milione per turno. Lo stanziamento di 50 milioni ad AN4S non trova collocazione in alcun capitolo e supera di cinquanta volte l'intera dotazione del capitolo economia. Si tratta dunque di una spesa priva di copertura nel bilancio vigente. Con essa il Governo ha esercitato un potere di spesa che l'art. 59 riserva alla legge di bilancio approvata dal Senato, menomando le attribuzioni dell'organo di cui il ricorrente è componente. La circostanza che l'importo ecceda persino quanto richiesto dalla stessa impresa conferma che l'atto si colloca interamente al di fuori della cornice dell'esercizio provvisorio.
4. Non spettava pertanto al Governo disporre lo stanziamento di 50 milioni in favore di AN4S, che va annullato. Le ulteriori domande del ricorrente esulano dall'oggetto del conflitto di attribuzione. Tale è la richiesta di annullamento indiscriminato di tutte le transazioni successive al turno 16, che non individua atti specifici eccedenti i capitoli vigenti e che, per quanto detto, trovano in linea di principio fondamento nell'esercizio provvisorio. Tale è altresì la richiesta di avvio di indagini da parte della Procura. Questa Corte giudica sulla spettanza delle attribuzioni costituzionali, non sulla responsabilità penale, il cui eventuale accertamento compete alle autorità a ciò preposte.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Spesa del Governo in esercizio provvisorio e stanziamento ad AN4S», e per l'effetto lo annulla.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2024.
Il Redattore
Corrado Bellini