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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
10/2026
Giudizio
Giudizio di legittimità costituzionale
Esito
Illegittimità costituzionale
Deposito
20 maggio 2026
Redattore
Corrado Bellini

Sentenza n. 10

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Decreto-Legge», promosso con ricorso di Robert Mercurio, in riferimento agli artt. 59, 58, 43 della Costituzione.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente impugna il D.M. n. 4/2026 limitatamente allo strumento normativo adottato, non ai suoi obiettivi politici. L'atto è qualificato nella Gazzetta come atto amministrativo, destinato ad attuare le leggi e privo della capacità di derogarvi. Tuttavia non si limita a dare esecuzione a incentivi già previsti dalla legge. Introduce autonomamente nuove condizioni di accesso ai benefici, stabilisce cause di esclusione, disciplina la revoca dei benefici e prevede nuove premialità. In particolare, dispone una riduzione del 2 per cento dell'IRES a favore delle imprese ritenute virtuose, modificando così con decreto ministeriale il trattamento fiscale delle imprese. Secondo il ricorrente, la Costituzione riserva al Parlamento le competenze in materia finanziaria e di bilancio, compresa la determinazione delle aliquote. Un atto amministrativo non può quindi diventare una fonte autonoma di agevolazioni fiscali o di modifiche delle aliquote. La denominazione di «decreto-legge» attribuita all'atto non ne cambia la natura. Ammettere il contrario consentirebbe a qualsiasi Ministro di aumentare o ridurre un'imposta con un semplice decreto, aggirando il Parlamento. Il ricorrente chiede pertanto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.M. n. 4/2026 che eccedono la funzione amministrativa del Ministro, e in particolare di quella che introduce la riduzione dell'IRES del 2 per cento.

Considerato in diritto

1. Il senatore Robert Mercurio solleva questione di legittimità costituzionale del decreto del Ministro n. 4 del 2026 (dm_2026_4), intitolato «Decreto-Legge» e recante «Misure urgenti per subordinare gli incentivi pubblici agli investimenti e all'occupazione», in riferimento agli artt. 43, 58 e 59 della Costituzione. Il ricorrente non contesta le finalità perseguite dall'atto, ma lo strumento normativo scelto. Secondo il ricorso, il decreto non si limita a dare esecuzione a incentivi già previsti dalla legge. Esso introduce in via autonoma nuove condizioni di accesso ai benefici, cause di esclusione, ipotesi di revoca e premialità. In particolare, l'art. 7, comma 15, secondo periodo, prevede una riduzione del 2 per cento dell'IRES a favore delle imprese ritenute «virtuose». La questione è fondata.

2. Occorre anzitutto stabilire la natura dell'atto. L'art. 58, primo comma, della Costituzione consente al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza e sotto la sua responsabilità, di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Il secondo comma ne prevede la perdita di efficacia sin dall'inizio se il Senato non li converte in legge entro il termine fissato dalla legge. Il potere è dunque attribuito al Governo come organo collegiale e resta soggetto al controllo successivo del Senato. L'atto impugnato è invece un decreto firmato dal solo Ministro e qualificato dalla Gazzetta come atto amministrativo, tenuto al rispetto delle leggi in vigore. Non bastano a mutarne la natura l'intestazione «decreto-legge» né la formula di emanazione attribuita al Consiglio dei ministri. Come questa Corte ha già affermato (sent. n. 6), la sola denominazione non conferisce forza di legge a un atto amministrativo. Il decreto non può quindi valersi della forza di legge per derogare alle leggi vigenti o per innovare l'ordinamento. Ne deriva l'illegittimità delle disposizioni che, in assenza di una base legislativa, introducono nuove condizioni di accesso, cause di esclusione, ipotesi di revoca e premialità, eccedendo la funzione di mera esecuzione propria dell'atto ministeriale.

3. Il vizio è ancora più evidente per la disposizione in materia tributaria. L'art. 59, primo comma, della Costituzione stabilisce che il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo, e che tale legge stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. La determinazione delle aliquote è quindi riservata alla legge di bilancio approvata dal Senato. L'art. 7, comma 15, secondo periodo, dispone una riduzione di due punti dell'IRES per una categoria di imprese. In questo modo modifica direttamente un'aliquota con un atto del Ministro, privo di forza di legge e non sorretto da alcuna base legislativa. Ammettere una simile disposizione significherebbe consentire a un singolo Ministro di aumentare o ridurre un'imposta senza passare dal Senato, svuotando la riserva posta dall'art. 59. Anche sotto questo profilo vale il principio già affermato da questa Corte: un atto amministrativo non può stabilire entrate, quale che sia il nome che reca (sent. n. 6).

4. L'accoglimento delle censure fondate sugli artt. 58 e 59 della Costituzione assorbe la censura riferita all'art. 43, relativa al dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e alla progressività del sistema tributario. Su tale censura non occorre quindi pronunciarsi. Resta impregiudicata la possibilità che le medesime finalità siano perseguite con gli strumenti previsti dalla Costituzione: la legge, il decreto-legge adottato dal Governo nei presupposti dell'art. 58, oppure, per le aliquote, la legge di bilancio approvata dal Senato.

5. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto del Ministro n. 4 del 2026, nella parte in cui, in assenza di base legislativa, introduce nuove condizioni di accesso agli incentivi, cause di esclusione, ipotesi di revoca e premialità. Va dichiarata in particolare l'illegittimità dell'art. 7, comma 15, secondo periodo, che prevede la riduzione del 2 per cento dell'IRES per le imprese «virtuose».

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto ministeriale «Decreto-Legge».

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

Il Redattore
Corrado Bellini

Massima

Ai sensi dell'art. 58 della Costituzione, solo il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge soggetti a conversione del Senato. Un decreto del singolo Ministro, anche se denominato «decreto-legge», resta un atto amministrativo e non può derogare alle leggi né innovare l'ordinamento. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, la determinazione delle aliquote è riservata alla legge di bilancio approvata dal Senato: è quindi illegittimo l'atto ministeriale che riduce un'aliquota d'imposta, anche a titolo di premialità.