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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
12/2026
Giudizio
Giudizio di legittimità costituzionale
Esito
Illegittimità costituzionale
Deposito
17 luglio 2026
Redattore
Eugenia Toffoli

Sentenza n. 12

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Blocco navale contro l’immigrazione clandestina», promosso con ricorso di Annalisa Forti, in riferimento agli artt. 20 della Costituzione.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente, senatore Cesare Grandi Meloni, impugna il D.M. n. 7/2026 del Ministro dell'Interno, recante il blocco navale contro l'immigrazione clandestina, deducendone il contrasto con l'art. 20 della Costituzione. Il decreto dispone in via generalizzata respingimenti e un blocco navale nei confronti dei flussi migratori irregolari, senza prevedere alcuna procedura idonea a identificare e tutelare gli stranieri ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e che sono pertanto titolari del diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il ricorrente deduce inoltre che il decreto, quale atto amministrativo, può soltanto dare attuazione alla legge e non può comprimere un diritto riconosciuto direttamente dalla Costituzione. Chiede pertanto alla Corte di accertare se il Ministro dell'Interno possa disporre, con decreto amministrativo, respingimenti generalizzati senza garantire l'effettivo esercizio del diritto d'asilo previsto dall'art. 20, e di dichiarare di conseguenza l'illegittimità dell'atto impugnato.

Considerato in diritto

1. La questione ha per oggetto il decreto del Ministro dell'Interno n. 7 del 2026, intitolato «Blocco navale contro l'immigrazione clandestina». Il ricorso ne denuncia il contrasto con l'art. 20 della Costituzione perché dispone, in via generalizzata, un blocco navale e respingimenti dei flussi migratori irregolari. Non prevede infatti alcuna procedura per individuare e tutelare gli stranieri titolari del diritto d'asilo. Il ricorso deduce inoltre che un atto amministrativo non può comprimere un diritto riconosciuto direttamente dalla Costituzione. Questa seconda censura investe la natura e i limiti dell'atto impugnato e chiama dunque in causa l'art. 58 della Costituzione. La Corte esamina entrambi i profili, che sono strettamente connessi.

2. Va esaminato anzitutto il profilo della fonte. L'art. 58, primo comma, della Costituzione riserva al Governo il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge. Tali decreti sono emanati dal Presidente del Consiglio su proposta dei ministri. Il secondo e il terzo comma li sottopongono alla conversione in legge da parte del Senato. In mancanza di conversione entro due giorni dalla loro adozione, essi perdono efficacia sin dall'inizio. Come questa Corte ha già affermato (sent. n. 10), il decreto del singolo Ministro resta un atto amministrativo. Esso non può derogare alle leggi né innovare l'ordinamento, e può soltanto dare esecuzione a una base legislativa esistente. L'atto impugnato non richiama alcuna legge di cui costituirebbe attuazione. È stato adottato dal solo Ministro e non è stato sottoposto al Senato. Esso introduce tuttavia una misura di portata generale e fortemente innovativa: l'interdizione dell'accesso al territorio della Repubblica per via marittima e il respingimento generalizzato di chi tenti di raggiungerlo. Una misura di questa natura può essere disposta soltanto dalla legge oppure, ricorrendone i presupposti, da un decreto del Governo adottato nelle forme dell'art. 58 e soggetto alla conversione del Senato. Il Ministro ha dunque esercitato un potere che la Costituzione non gli attribuisce.

3. Va poi esaminato il profilo sostanziale. L'art. 20, primo comma, della Costituzione riconosce allo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Si tratta di un diritto attribuito direttamente dalla Costituzione. Il suo presupposto è la condizione individuale del richiedente, che deve poter essere accertata. Un blocco navale e respingimenti disposti in via generalizzata impediscono l'accesso al territorio. In questo modo precludono in radice l'esame delle singole posizioni e rendono impossibile distinguere chi è titolare del diritto d'asilo da chi non lo è. Il testo dell'atto si riduce alla sola rubrica e non contiene alcuna salvaguardia per i potenziali titolari del diritto: non prevede procedure di identificazione, né deroghe, né garanzie di esame individuale. È vero che l'atto non esclude espressamente tali procedure, e ciò lascerebbe in astratto uno spazio a una lettura conforme. Tale spazio, però, non può sanare un atto adottato da un'autorità priva del relativo potere. Né basta a rendere compatibile con l'art. 20 una misura che, per come è formulata, opera in modo indiscriminato su un diritto costituzionalmente garantito.

4. I due vizi si rafforzano a vicenda. La garanzia offerta dalla Costituzione al diritto d'asilo esige che ogni misura di controllo degli accessi al territorio idonea a incidere su di esso abbia un fondamento nella legge. Tale misura deve inoltre assicurare in ogni caso la possibilità dell'esame individuale delle domande di protezione. Resta ferma la facoltà degli organi competenti di disciplinare il controllo delle frontiere marittime con gli strumenti e nei limiti previsti dalla Costituzione. Il decreto ministeriale impugnato va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 20 e 58 della Costituzione.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto ministeriale «Blocco navale contro l’immigrazione clandestina».

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2026.

Il Redattore
Eugenia Toffoli

Massima

Un decreto del singolo Ministro è un atto amministrativo privo di forza di legge e non può disporre, senza alcuna base legislativa, un blocco navale o respingimenti generalizzati: una misura di tale portata richiede la legge o un decreto del Governo adottato e convertito secondo l'art. 58 della Costituzione. È in ogni caso illegittima, per violazione dell'art. 20, la misura che impedisca l'accesso al territorio della Repubblica senza garantire l'esame individuale delle posizioni degli stranieri ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.