Sentenza n. 6
Anno 2026
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Decreto-legge», promosso con ricorso di Cesare Grandi Meloni, in riferimento agli artt. 59, 58 della Costituzione.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente impugna il D.M. 3/2026, denominato «decreto-legge», per violazione della riserva al Senato dell'approvazione della legge di bilancio (art. 59 Cost.). L'atto è qualificato dalla stessa Gazzetta come atto amministrativo, destinato ad attuare le leggi senza potervi derogare. Tuttavia, secondo il ricorrente, esso non si limita ad amministrare il bilancio esistente. L'atto dichiara cessato l'esercizio provvisorio e autorizza lo Stato a riscuotere entrate e sostenere spese. Stabilisce inoltre in via autonoma le disposizioni finanziarie della Repubblica, fissa la spesa ordinaria in 56,096 milioni e determina gli stanziamenti dei Ministeri. Attribuisce infine al Governo la facoltà di modificarne la ripartizione interna. In tal modo l'atto costruisce un nuovo bilancio. Il ricorrente sostiene che il mutamento della denominazione di un atto non può trasferire a un Ministro una competenza costituzionalmente riservata al Senato. Aggiunge che l'urgenza finanziaria non può trasformare un atto ministeriale in una legge di bilancio, né consentire al Governo di far cessare unilateralmente l'esercizio provvisorio previsto dall'art. 59. Il ricorrente dichiara espressamente di non contestare il merito delle scelte di politica economica, ma solo la titolarità del potere di adottarle in quella forma. Chiede pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.M. 3/2026 che invadono la competenza del Senato in materia di bilancio e la cessazione dei relativi effetti.
Considerato in diritto
1. Il senatore ricorrente impugna il D.M. 3/2026, denominato «decreto-legge» e adottato al turno 51 come atto del Ministro. La Gazzetta lo qualifica come atto amministrativo: un atto non votato dal Senato, tenuto a rispettare le leggi in vigore. Il ricorrente non contesta il merito delle scelte di politica economica. Contesta la titolarità del potere di adottarle in quella forma. La Corte si attiene a questo perimetro e valuta soltanto se l'atto rientri nelle attribuzioni del Governo alla luce degli artt. 59, 58 e 89 della Costituzione.
2. L'art. 59, primo comma, riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio presentata dal Governo. È quella legge a stabilire i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. L'atto impugnato non si limita a dare esecuzione a quel bilancio:
- dichiara cessato l'esercizio provvisorio (art. 1, comma 2);
- stima le entrate e conferma l'aliquota dell'imposta sulle imprese;
- fissa la spesa ordinaria complessiva e gli stanziamenti per ciascun dicastero;
- consente al Governo di modificarne la ripartizione interna (art. 4, comma 10);
- istituisce un Fondo al quale vincola la destinazione di economie e maggiori entrate (art. 10);
- disciplina l'impiego del saldo di cassa (art. 12).
Si tratta, nella sostanza, di un bilancio sostitutivo. Come questa Corte ha affermato nelle sentenze nn. 1, 2 e 4, durante l'esercizio provvisorio il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio precedente. Non gli spetta stabilire capitoli, dotazioni o nuove destinazioni di risorse. A maggior ragione non gli spetta porre fine per atto proprio a un regime che la Costituzione collega al solo rigetto della legge di bilancio. Tale regime può cessare soltanto con l'approvazione di una nuova legge di bilancio da parte del Senato.
3. La denominazione di «decreto-legge» non cambia la conclusione. L'art. 58 attribuisce al Governo, e non a un singolo Ministro, il potere di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. Il potere è limitato ai casi straordinari di necessità e urgenza e ne subordina l'efficacia alla conversione in legge da parte del Senato entro il termine di legge. Un decreto ministeriale qualificato come atto amministrativo non acquista forza di legge per effetto del solo nome che si attribuisce. Anche se se ne ammettesse la natura di decreto-legge, lo strumento previsto dall'art. 58 non potrebbe surrogare in via stabile la legge di bilancio, che l'art. 59 riserva al Senato. L'urgenza finanziaria, per quanto grave, non trasferisce al Governo una competenza che la Costituzione assegna all'organo rappresentativo.
4. L'atto autorizza spese complessive per circa 84 milioni: 56,096 milioni di spesa ordinaria e 28 milioni di interessi. Le entrate sono stimate in 61,1 milioni. L'atto prende atto di un disavanzo di circa 23 milioni per turno e lo recepisce nelle proprie autorizzazioni di spesa. L'art. 89, primo comma, impone di assicurare ogni anno il pareggio con la legge di bilancio. Il secondo comma consente di derogarvi solo in presenza di eventi eccezionali o di grave crisi economica. La deroga richiede un'apposita legge approvata dal Senato su proposta del Governo, contestualmente alla legge di bilancio, che ne indichi motivi, entità e durata. Nessuna legge di deroga sorregge l'atto impugnato. Esso consolida il disavanzo al di fuori della procedura costituzionale e sottrae al Senato anche la possibilità di ricorso alla Corte prevista dal terzo comma. Per queste ragioni la Corte, a maggioranza, rigetta il D.M. 3/2026 come fonte di disciplina del bilancio dello Stato. Le sue disposizioni finanziarie non possono produrre gli effetti di una legge di bilancio e la gestione resta regolata dall'esercizio provvisorio fino all'approvazione di una nuova legge di bilancio da parte del Senato.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Decreto-legge», sollevata in riferimento agli artt. 59 e 58 della Costituzione.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.
Il Redattore
Raniero Valli