Sentenza n. 13
Anno 2026
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Finanziamento governativo dei cantieri di emergenza nella Costa Sud», promosso da Umberto Bossi nei confronti del Governo.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente lamenta che il Governo abbia disposto e finanziato i cantieri di emergenza nella Provincia della Costa Sud senza una precisa copertura di bilancio. In primo luogo, le risorse sarebbero state impegnate prima dell'approvazione della legge di bilancio, sottraendo così al Senato la decisione sui capitoli di spesa che l'art. 59 della Costituzione gli riserva. In secondo luogo, la legge di bilancio non risulta ancora approvata, sicché la spesa non trova fondamento in un bilancio regolarmente deliberato. Ne deriverebbe la violazione delle regole costituzionali sulla decisione di bilancio e sulla spesa pubblica (artt. 59, 73 e 89), con conseguente invasione da parte del Governo delle attribuzioni del Senato in materia di bilancio. Il ricorrente chiede pertanto la sospensione dei cantieri e, in via di riequilibrio della spesa, il blocco delle assunzioni in magistratura per un importo di 12 milioni.
Considerato in diritto
1. Il conflitto ha per oggetto l'atto con cui il Governo ha disposto e finanziato i cantieri di emergenza nella Provincia della Costa Sud. I fondi sono stati impegnati prima dell'approvazione della legge di bilancio e senza una precisa copertura. Il senatore ricorrente sostiene che l'atto abbia invaso le attribuzioni del Senato in materia di bilancio e invoca gli artt. 59, 73 e 89 della Costituzione. Chiede inoltre la sospensione dei cantieri e, «in via di riequilibrio della spesa», il blocco delle assunzioni in magistratura per un importo di 12 milioni.
2. Il ricorso è fondato in riferimento all'art. 59 della Costituzione. Il primo comma attribuisce al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, durante l'esercizio provvisorio il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio precedente (sent. n. 5). Non gli spetta quindi disporre, con un atto proprio, stanziamenti che non richiamino alcun capitolo vigente né alcuna base legislativa (sentt. nn. 4 e 7). Nel caso in esame la legge di bilancio non risulta approvata. L'atto impugnato dispone un finanziamento senza indicare alcun capitolo del bilancio vigente né alcuna legge che lo autorizzi. Il Governo non ha neppure dimostrato che la spesa rientri in stanziamenti già autorizzati, ipotesi in cui l'attività governativa resterebbe nei limiti riconosciuti da questa Corte (sent. n. 8). La natura emergenziale degli interventi non cambia questa conclusione. L'urgenza può giustificare il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento, ma non consente al Governo di decidere da solo sui capitoli della spesa, che la Costituzione riserva al Senato.
3. Accertata la lesione delle attribuzioni del Senato ai sensi dell'art. 59, restano assorbite le censure riferite all'art. 73, sulla deliberazione collegiale delle spese che accrescono il debito pubblico, e all'art. 89, sul pareggio di bilancio e sulla legge di deroga. Il loro esame non porterebbe a un esito più ampio.
4. È invece inammissibile la richiesta di bloccare le assunzioni in magistratura per un importo di 12 milioni. La domanda non riguarda le attribuzioni in conflitto. Chiede alla Corte di compiere scelte di allocazione della spesa che la Costituzione riserva al Senato e al Governo, ciascuno nel proprio ambito, e quindi eccede i poteri di questa Corte. Inciderebbe inoltre sull'organizzazione dell'ordine giudiziario, che è estranea al presente giudizio. Quanto alla sospensione dei cantieri, la Corte si limita a dichiarare che l'atto non spetta al Governo e ad annullarlo nella parte in cui dispone il finanziamento. Spetta agli organi competenti, nel rispetto dell'art. 59, provvedere alla copertura degli interventi con gli strumenti previsti dalla Costituzione.
5. Va pertanto dichiarato che non spettava al Governo disporre il finanziamento dei cantieri di emergenza nella Provincia della Costa Sud con le modalità indicate, e il relativo atto va annullato in quella parte.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Finanziamento governativo dei cantieri di emergenza nella Costa Sud», e per l'effetto lo annulla.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 agosto 2026.
Il Redattore
Eugenia Toffoli