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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
7/2026
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
20 maggio 2026
Redattore
Genoveffa Sturzo

Sentenza n. 7

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Decreto-legge n. 4/2026», promosso da Matteo Federico Grandi nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, e in particolare del Ministro dell'Economia, in relazione al D.M. n. 5/2026, denominato «Decreto-legge n. 4/2026». Il ricorrente precisa di non contestare gli obiettivi politici del provvedimento (riduzione del debito, contenimento della spesa, sostegno agli investimenti e all'occupazione), ma il potere esercitato per perseguirli. Lo stesso atto riconosce che la Repubblica di Verandia si trova in esercizio provvisorio ed è qualificato in Gazzetta come atto amministrativo di attuazione delle leggi, privo di capacità derogatoria. Ciononostante, il decreto: fissa un tetto complessivo di 35 milioni alle spese discrezionali dei Ministeri, modificando i limiti della spesa pubblica; riduce del 20% le indennità dei Ministri e del 15% quelle dei Senatori; introduce un nuovo incentivo pubblico alle assunzioni con un costo massimo di 5 milioni per turno; destina 15 milioni a un Piano nazionale per la crescita; istituisce un Fondo Sovrano per la Riduzione del Debito, stabilendo direttamente quali risorse pubbliche vi confluiscano e con quale destinazione. Secondo il ricorrente tali disposizioni non sono meri atti di esecuzione del bilancio precedente, ma determinano limiti di spesa, nuove destinazioni di risorse e nuovi programmi finanziari durante l'esercizio provvisorio, in violazione dell'art. 59 della Costituzione, che riserva al Senato l'approvazione della legge di bilancio e la determinazione dei capitoli e dei limiti della spesa. Il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte secondo cui, in esercizio provvisorio, il Governo può operare solo entro i capitoli già autorizzati e non può creare autonomamente nuovi stanziamenti o nuove finalità di spesa prive di base legislativa, nonché la sentenza n. 6/2026, per la quale la denominazione di «decreto-legge» non conferisce forza di legge a un decreto ministeriale e il potere di cui all'art. 58 spetta al Governo nella sua collegialità e non al singolo Ministro. Il D.M. n. 5/2026, adottato dal solo Ministro dell'Economia, pretenderebbe invece nuovamente di produrre effetti propri di una fonte legislativa. In particolare, lo stanziamento di 15 milioni per il Piano nazionale per la crescita e l'incentivo alle assunzioni, ove non coperti da capitoli vigenti e da una base legislativa che ne autorizzi la finalità, nonché la modifica dei limiti di spesa ministeriale e l'istituzione del Fondo Sovrano, costituirebbero esercizio di un potere di det

Considerato in diritto

1. Il ricorrente, senatore Matteo Federico Grandi, solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione al decreto del Ministro dell'Economia denominato «Decreto-legge n. 4/2026», firmato al turno 52. Il ricorrente dichiara di non contestare gli obiettivi di risanamento perseguiti dall'atto. Contesta invece il potere esercitato per conseguirli, che a suo avviso invade le attribuzioni riservate al Senato. La Corte è chiamata a stabilire se spettasse al Ministro, con un atto qualificato in Gazzetta come amministrativo e adottato durante l'esercizio provvisorio, determinare limiti, destinazioni e programmi di spesa. Il sindacato della Corte riguarda la spettanza del potere e non il merito delle scelte di politica economica.

2. Il ricorso è fondato anzitutto con riferimento all'art. 59 della Costituzione. Il primo comma attribuisce al Senato l'approvazione della legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 1, n. 5 e n. 6), in esercizio provvisorio il Governo può spendere soltanto entro i capitoli del bilancio precedente. L'atto impugnato riconosce espressamente lo stato di esercizio provvisorio, ma non richiama alcun capitolo vigente né alcuna base legislativa. Ciononostante:

- istituisce un incentivo alle assunzioni con un costo massimo di 5 milioni per turno (art. 8);

- destina 15 milioni a un Piano nazionale per la crescita e ne indica le finalità (art. 9);

- crea un Fondo per la Riduzione del Debito, fissando le entrate che vi confluiscono e il loro vincolo di destinazione (art. 10);

- impone un nuovo tetto complessivo di 35 milioni alle spese discrezionali dei ministeri;

- riduce, tra l'altro, le indennità dei senatori.

Così l'atto determina capitoli, limiti e finalità di spesa che l'art. 59 riserva alla legge di bilancio approvata dal Senato. Non si tratta di esecuzione del bilancio precedente: l'atto ne sostituisce i contenuti. L'utilità economica delle misure non vale a mutarne la natura.

3. Il ricorso è fondato anche con riferimento all'art. 58 della Costituzione. Tale disposizione consente al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza e sotto la sua responsabilità, di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, destinati a perdere efficacia se non convertiti dal Senato. Il potere spetta al Governo, che l'art. 70 della Costituzione descrive come composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, i quali insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Non spetta quindi al singolo Ministro. L'atto in esame è firmato dal solo Ministro dell'Economia ed è qualificato in Gazzetta come amministrativo. Come già affermato nella sentenza n. 6, la denominazione di «decreto-legge» non conferisce forza di legge a un atto ministeriale. Non gli attribuisce neppure la capacità di derogare al regime dell'esercizio provvisorio o alle leggi in vigore. Le disposizioni che pretendono di produrre effetti propri di una fonte primaria eccedono pertanto la sfera di attribuzioni del loro autore.

4. Il ricorso è infine fondato con riferimento all'art. 73 della Costituzione. Tale articolo stabilisce che le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico sono deliberate in Consiglio dei ministri. L'atto di spesa adottato senza tale deliberazione è irregolare, e ne risponde chi lo ha compiuto. L'incentivo alle assunzioni e il Piano nazionale per la crescita sono spese nuove. Poiché lo Stato versa, come l'atto stesso riconosce, in un disavanzo superiore a 102 milioni, tali spese accrescono il debito pubblico. L'atto è invece adottato dal solo Ministro e non dà conto di alcuna deliberazione collegiale. I risparmi attesi da altre misure dell'atto sono soltanto potenziali e non escludono l'irregolarità dell'atto di spesa. Per le ragioni esposte, la Corte dichiara che non spettava al Governo, e per esso al Ministro dell'Economia, adottare l'atto impugnato nelle parti indicate, e ne annulla le disposizioni.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Decreto-legge n. 4/2026», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

Il Redattore
Genoveffa Sturzo

Massima

Durante l'esercizio provvisorio non spetta al singolo Ministro, con un atto amministrativo anche se denominato «decreto-legge», istituire nuove spese, fondi a destinazione vincolata o limiti di spesa che non trovino copertura in un capitolo del bilancio precedente o in una base legislativa: ciò invade la riserva al Senato della legge di bilancio prevista dall'art. 59 ed eccede il potere che l'art. 58 attribuisce al solo Governo nella sua collegialità. Le nuove spese che, in condizioni di disavanzo, accrescono il debito pubblico sono inoltre irregolari, ai sensi dell'art. 73, se non sono deliberate in Consiglio dei ministri, e a tal fine non rilevano i risparmi soltanto potenziali previsti da altre misure.