Sentenza n. 17
Anno 2027
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Annalisa Forti, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge «Melonellum», promosso con ricorso di Davide Miller, in riferimento agli artt. 35, 1, 3 della Costituzione.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente impugna l'art. 6 della Legge n. 9/2026 (cosiddetta «Melonellum»), nella parte in cui dispone che, qualora nessuna lista o coalizione raggiunga la soglia del 42 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata sia attribuito il 50 per cento più uno dei seggi del Senato, senza la previsione di alcuna soglia minima di voti per l'accesso al premio. Si deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 35 della Costituzione, che sancisce il carattere eguale del voto: la disposizione impugnata consentirebbe a una lista che abbia ottenuto anche soltanto il 20 per cento dei consensi di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi, determinando una sproporzionata disparità nel peso dei voti espressi dagli elettori. Si deduce, in secondo luogo, la violazione degli artt. 1 e 3 della Costituzione, in quanto il principio democratico e il principio di ragionevolezza ostano a che una minoranza relativa, in assenza di qualsiasi limite, sia trasformata in maggioranza assoluta. Il ricorrente precisa di non contestare l'istituto del premio di maggioranza in sé, ammesso dall'art. 45 della Costituzione, ma esclusivamente la mancata previsione di una soglia minima ragionevole per la sua attribuzione. Chiede pertanto che l'art. 6 della Legge n. 9/2026 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo con efficacia limitata alle consultazioni elettorali future, senza incidere sulla composizione del Senato eletto al T66 né sulla validità degli atti già adottati.
Considerato in diritto
1. La questione investe la disciplina del premio di maggioranza introdotta dalla legge cosiddetta «Melonellum» per l'elezione del Senato della Repubblica. Questo, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è la camera unica, eletta a suffragio universale e diretto e composta da 120 senatori. Ai sensi dell'art. 65, dalla sua fiducia dipende la formazione del Governo. L'art. 5 della legge attribuisce venti seggi aggiuntivi alla formazione più votata, a condizione che una lista o coalizione raggiunga almeno il 42 per cento dei voti. L'art. 6 dispone che, se nessuna formazione raggiunge tale soglia, alla lista o coalizione più votata sia comunque assegnato il 50 per cento più uno dei seggi. Il ricorrente non contesta l'istituto del premio in sé, che l'art. 45 della Costituzione consente alla legge elettorale di prevedere. Contesta l'assenza di qualsiasi soglia minima di consenso per l'attribuzione della maggioranza assoluta. La Corte condivide questa impostazione: il legislatore può introdurre correttivi a favore della governabilità, ma deve rispettare gli altri principi della Carta.
2. La questione è fondata, anzitutto, in riferimento all'art. 35 della Costituzione, secondo cui il voto è personale ed eguale, libero e segreto. L'eguaglianza del voto non impone un sistema rigidamente proporzionale. Esclude però che il legislatore, nel prevedere un premio, alteri senza limiti il peso dei suffragi in sede di conversione in seggi. L'art. 6 non subordina l'attribuzione della maggioranza assoluta ad alcuna soglia. Una formazione che abbia raccolto una frazione anche esigua dei consensi, purché relativamente più numerosa delle altre, otterrebbe la maggioranza assoluta dell'unica Camera. In tal modo il voto espresso a favore di quella minoranza finirebbe per valere molte volte quello degli altri elettori. Ne deriva una distorsione potenzialmente illimitata, che non è più un correttivo misurato ma svuota il carattere eguale del voto.
3. La disciplina viola altresì l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte legislative che incidono sull'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Gli artt. 5 e 6 compongono un meccanismo intrinsecamente incoerente. La formazione che raggiunge il 42 per cento ottiene soltanto venti seggi aggiuntivi. Quella che resta al di sotto di tale soglia ottiene invece in ogni caso la maggioranza assoluta. La soglia dell'art. 5 perde così ogni funzione selettiva, e anzi chi consegue un consenso più ampio può risultare trattato meno favorevolmente di chi ne consegue uno minore. Al tempo stesso, la sproporzione prodotta dall'art. 6 non è collegata ad alcun requisito di consenso. Il bilanciamento fra governabilità e rappresentanza risulta pertanto irragionevole. Le due disposizioni costituiscono un sistema unitario di attribuzione del premio, e non è possibile ricondurre a coerenza l'una senza travolgere l'altra. Spetta al legislatore ridisegnare il premio, fissandone presupposti e misura in modo coerente con i principi qui affermati.
4. È fondata anche la censura riferita all'art. 1 della Costituzione, la quale peraltro in larga parte si sovrappone a quelle esaminate. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Trasformare una minoranza relativa qualsiasi in maggioranza assoluta dell'unica Camera, senza alcuna soglia, rischia di recidere il nesso fra il voto e la composizione dell'organo da cui dipendono la fiducia e la formazione del Governo ai sensi dell'art. 65.
5. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 5 della legge impugnata. Restano ferme le restanti disposizioni. La presente decisione esplica i suoi effetti sulle consultazioni elettorali future. Non incide sulla composizione del Senato in carica né sulla validità degli atti da esso adottati, in ossequio al principio di continuità degli organi costituzionali.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 5 della legge «Melonellum»; dichiara non fondate le restanti questioni.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2027.
Il Redattore
Raniero Valli