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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
15/2026
Giudizio
Giudizio di legittimità costituzionale
Esito
Illegittimità costituzionale
Deposito
21 ottobre 2026
Redattore
Eugenia Toffoli

Sentenza n. 15

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge «Sviluppo e crescita. Interventi pattuiti con le imprese.», promosso con ricorso di Umberto Bossi, in riferimento agli artt. 59, 89 della Costituzione.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente impugna il decreto-legge «Sviluppo e crescita. Interventi pattuiti con le imprese», in corso di conversione davanti al Senato. L'art. 1 del decreto istituisce un fondo straordinario di 15.000.000, destinato per 12.000.000 alla Zona Economica Speciale e per 3.000.000 agli appalti pubblici con priorità ai servizi digitali. Secondo il ricorrente il decreto è costituzionalmente illegittimo perché dispone una spesa in assenza di un bilancio approvato che la preveda e la sostenga. Ne deriverebbe la violazione dell'art. 59 della Carta, che riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio e la fissazione dei capitoli di spesa. Ne deriverebbe inoltre la violazione dell'art. 89, che impone allo Stato di assicurare, con la legge di bilancio, il pareggio tra entrate e spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorrente censura il decreto-legge «Sviluppo e crescita. Interventi pattuiti con le imprese», adottato dal Governo durante l'esercizio provvisorio e in corso di conversione davanti al Senato. Sostiene che l'atto dispone una spesa che nessun bilancio approvato prevede né sostiene, in violazione dell'art. 59 della Costituzione, che riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio e la fissazione dei capitoli della spesa, e dell'art. 89, che impone allo Stato di assicurare con la legge di bilancio il pareggio tra entrate e spese. La Corte esamina inoltre l'art. 3 del decreto alla luce dell'art. 3 della Costituzione. La disposizione incide in modo inscindibile sul regime degli incentivi finanziati dal fondo impugnato. Colpisce inoltre in modo diretto e nominativo la posizione del ricorrente.

2. La questione riferita all'art. 59 della Costituzione è fondata. L'art. 1 del decreto istituisce un fondo nuovo di 15.000.000 M, ripartito tra la Zona Economica Speciale e gli appalti per i servizi digitali, senza richiamare alcun capitolo del bilancio vigente in esercizio provvisorio. L'art. 5 va oltre: stabilisce che il fondo sia alimentato dal surplus di ogni turno o, in mancanza, dal fondo di solidarietà. Prevede anche che il finanziamento si rinnovi ogni sei turni. Così il decreto non si limita a una spesa puntuale e urgente. Ridisegna in modo stabile la destinazione delle risorse pubbliche e sottrae una quota del fondo di solidarietà alla sua finalità. Questa scelta spetta alla legge di bilancio che l'art. 59, primo comma, affida all'approvazione del Senato. Il secondo comma dello stesso articolo, quando la legge di bilancio non è approvata, mantiene in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Ciò significa che si può spendere entro i capitoli già esistenti, non crearne di nuovi (sentt. nn. 5 e 13). Rispetto a quei precedenti, la Corte riconosce che l'atto impugnato non è un decreto ministeriale privo di forza di legge. È un decreto-legge del Governo, soggetto a conversione entro breve termine, e la conversione gli darebbe una base legislativa. Come già affermato nella sent. n. 11, però, la forza di legge del decreto e la prospettiva della conversione non bastano a superare la riserva dell'art. 59. Quella riserva non riguarda soltanto il rango della fonte. Riguarda la sede e il procedimento in cui si decide il quadro annuale della spesa, cioè la legge di bilancio presentata dal Governo e approvata dal Senato. Un decreto-legge non può anticiparne il contenuto né costruire, fuori da essa, un circuito di finanziamento periodico e rinnovabile. Non cambia la conclusione la clausola dell'art. 5, comma 2, secondo cui gli impegni sono assunti «nei limiti consentiti dall'ordinamento contabile». È una formula generica: non individua alcun capitolo vigente e non riduce la portata delle disposizioni precedenti (sent. n. 13).

3. È fondata anche la censura riferita all'art. 3 della Costituzione. Il primo comma garantisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione, tra l'altro, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. L'art. 3 del decreto, invece, nomina espressamente le aziende riconducibili a due esponenti politici, tra cui il ricorrente, e le indica come destinatarie di un'esclusione dagli incentivi. Così crea un regime singolare per soggetti determinati. Il presupposto dell'esclusione è il mancato adempimento di obblighi finanziari verso lo Stato. Questo presupposto potrebbe essere disciplinato con una regola generale, valida per ogni impresa che si trovi nella stessa condizione. Selezionare in anticipo e per nome i possibili destinatari non trova perciò giustificazione nella finalità dichiarata. Il comma 2 precisa che la mancata partecipazione a un evento presso il Palazzo di Governo e la scelta di non contribuire volontariamente al bilancio statale non costituiscono, da sole, violazione di un obbligo finanziario. Questa precisazione toglie a quelle circostanze un effetto diretto, ma non elimina il vizio. Anzi, il loro richiamo nel testo conferma che la scelta dei soggetti colpiti è legata a condotte di natura politica. Ne risulta una differenziazione non giustificata e potenzialmente fondata sulle opinioni politiche, che l'art. 3 della Costituzione vieta.

4. L'accoglimento della questione riferita all'art. 59 travolge l'intero meccanismo di finanziamento e quindi il fondo previsto dagli artt. 1, 2, 4 e 5, che ne è il presupposto. Restano assorbite le ulteriori censure riferite all'art. 89 della Costituzione. Per questi motivi il decreto-legge impugnato va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 59 della Costituzione.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto-legge «Sviluppo e crescita. Interventi pattuiti con le imprese.».

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2026.

Il Redattore
Eugenia Toffoli

Massima

Durante l'esercizio provvisorio nemmeno un decreto-legge del Governo, benché abbia forza di legge e sia soggetto a conversione, può istituire un fondo nuovo senza richiamare un capitolo del bilancio vigente, né prevederne un rifinanziamento periodico stabile: l'art. 59 della Costituzione riserva queste scelte alla legge di bilancio approvata dal Senato. Viola inoltre l'art. 3 della Costituzione l'atto che indica per nome soggetti determinati, riconducibili a esponenti politici, come destinatari di un regime sfavorevole, quando la stessa finalità può essere perseguita con una regola generale.