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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
16/2027
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
15 febbraio 2027
Redattore
Amalia Restivo

Sentenza n. 16

Anno 2027

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Annalisa Forti, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Acquisizione pubblica dell'impresa Grandi Energies», promosso da Matteo Federico Grandi nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione al provvedimento con cui lo Stato ha disposto l'acquisizione dell'impresa Grandi Energies per un importo di 3 milioni. In primo luogo deduce la violazione dell'articolo 31 della Costituzione, il quale riserva alla legge il trasferimento allo Stato, mediante espropriazione e salvo indennizzo, di determinate imprese a fini di utilità generale. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la nazionalizzazione di un'impresa non può derivare da una semplice decisione amministrativa dell'Esecutivo, ma deve trovare fondamento in una legge approvata dal Senato e rispettare le condizioni previste dall'ordinamento. Il ricorrente richiama a sostegno un precedente della Corte che, in una fattispecie analoga, ha chiarito i limiti entro i quali il Governo può procedere all'acquisizione pubblica di un'impresa. In secondo luogo chiede alla Corte di verificare la compatibilità della spesa di 3 milioni con l'articolo 59 della Costituzione, che attribuisce al Senato l'approvazione della legge di bilancio e dei relativi capitoli di spesa, nonché con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio attualmente vigente. Il ricorrente precisa di non contestare l'opportunità politica della nazionalizzazione né la tutela dei 50.000 lavoratori coinvolti, ma esclusivamente il fatto che l'acquisizione pubblica sia stata effettuata al di fuori delle procedure, delle competenze e delle coperture stabilite dalla Costituzione, con conseguente invasione delle attribuzioni riservate al Senato. Chiede pertanto che la Corte dichiari che non spettava al Governo disporre l'acquisizione e, di conseguenza, dichiari l'illegittimità del provvedimento, qualora esso non risulti adottato sulla base di una legge e di un valido stanziamento di bilancio.

Considerato in diritto

1. Il ricorrente, nella sua qualità di senatore, lamenta che il Governo abbia disposto con atto proprio l'acquisizione pubblica dell'impresa Grandi Energies, operante nel settore dell'energia, per un importo di 3 milioni. Sostiene che l'atto sia stato adottato senza una legge che lo autorizzi e senza un valido stanziamento di bilancio, invadendo così le attribuzioni che la Costituzione riserva al Senato. Il ricorrente precisa di non contestare l'opportunità politica dell'operazione né la tutela dei lavoratori coinvolti. La Corte è dunque chiamata a stabilire soltanto a quale potere spettasse adottare l'atto e con quali forme, non a valutare la bontà della scelta economica.

2. La censura riferita all'art. 31 della Costituzione è fondata. Il primo comma dispone che, a fini di utilità generale, sia «la legge» a poter riservare originariamente o trasferire allo Stato, mediante espropriazione e salvo indennizzo, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio. La norma affida al legislatore tre valutazioni: l'esistenza dei fini di utilità generale, l'individuazione dell'impresa o della categoria da trasferire e la determinazione dell'indennizzo. Queste valutazioni non possono essere sostituite da una decisione dell'Esecutivo. Un'impresa attiva nel settore energetico rientra pienamente nell'ambito della disposizione. Il provvedimento impugnato non richiama alcuna legge che autorizzi il trasferimento, e dagli atti non risulta neppure che l'operazione sia un acquisto negoziale compiuto in esecuzione di una legge già vigente. Non giova al Governo il secondo comma dello stesso art. 31: esso gli consente soltanto di opporsi al trasferimento all'estero di stabilimenti o di attività strategiche, nei casi e con le garanzie previsti dalla legge, e non gli conferisce alcun potere di acquisire imprese allo Stato.

3. È fondata anche la censura riferita all'art. 59 della Costituzione. Il primo comma attribuisce al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 7, n. 9 e n. 13), non spetta al Governo disporre con atto proprio una spesa che non trovi copertura in un capitolo del bilancio vigente o in una base legislativa. La sentenza n. 13 ha inoltre chiarito che un finanziamento disposto senza richiamare alcun capitolo né alcuna base legislativa invade la riserva del Senato, salvo che sia provato che la spesa rientra in uno stanziamento esistente. Nel caso in esame il provvedimento impegna una somma di 3 milioni senza indicare il capitolo di bilancio sul quale essa grava. Il Governo, inoltre, non ha fornito alcun elemento da cui risulti che l'esborso sia riconducibile a uno stanziamento già autorizzato. È vero che il ricorrente afferma l'assenza di copertura senza darne piena dimostrazione. Tuttavia, quando l'atto non indica alcuna fonte di copertura, spetta a chi ha disposto la spesa dimostrarne la regolarità. In mancanza di tale prova, la spesa deve ritenersi disposta al di fuori della legge di bilancio approvata dal Senato.

4. Le due violazioni si rafforzano a vicenda. L'acquisizione pubblica di un'impresa energetica richiede, per un verso, la legge prevista dall'art. 31 e, per altro verso, la copertura della relativa spesa nei capitoli approvati dal Senato ai sensi dell'art. 59. Il provvedimento impugnato è privo di entrambe. Ne deriva che il Governo, adottandolo, ha esercitato attribuzioni che la Costituzione riserva al Senato.

5. Va pertanto dichiarato che non spettava al Governo disporre, con proprio provvedimento e in assenza di una legge e di un idoneo stanziamento di bilancio, l'acquisizione pubblica dell'impresa Grandi Energies. Il provvedimento deve conseguentemente essere annullato. Resta ferma la possibilità che l'operazione sia nuovamente disposta nelle forme previste dagli artt. 31 e 59 della Costituzione.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Acquisizione pubblica dell'impresa Grandi Energies», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2027.

Il Redattore
Amalia Restivo

Massima

Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione, il trasferimento allo Stato di un'impresa relativa a fonti di energia, a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio è riservato alla legge. Non spetta quindi al Governo disporlo con atto proprio privo di base legislativa. Ai sensi dell'art. 59, non gli spetta neppure impegnare la relativa spesa senza indicarne la copertura in un capitolo del bilancio approvato dal Senato o in una legge, salvo che dimostri che la spesa rientra in uno stanziamento esistente.