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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
11/2026
Giudizio
Giudizio di legittimità costituzionale
Esito
Illegittimità costituzionale
Deposito
17 luglio 2026
Redattore
Eugenia Toffoli

Sentenza n. 11

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, risanamento finanziario, crescita economica e riduzione del debito pubblico», promosso con ricorso di Cesare Grandi Meloni, in riferimento agli artt. 59 della Costituzione.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 5/2026, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 1 e alle conseguenti disposizioni finanziarie, per violazione dell'articolo 59 della Costituzione. Il provvedimento dispone l'immediata cessazione dell'esercizio provvisorio e autorizza lo Stato a operare sulla base del nuovo quadro finanziario da esso stabilito. Il decreto determina entrate, aliquote, limiti complessivi di spesa, stanziamenti ministeriali e spesa per il servizio del debito, assumendo così, nella sostanza, la funzione propria del bilancio dello Stato. L'articolo 59 della Costituzione riserva invece al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio e prevede, in mancanza di tale approvazione, il regime dell'esercizio provvisorio. Il ricorrente precisa di non contestare il generale potere del Governo di adottare decreti-legge ai sensi dell'articolo 58, né la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Oggetto della censura è esclusivamente l'idoneità dello strumento del decreto-legge a sostituire immediatamente la legge di bilancio prevista dall'articolo 59 e a dichiarare cessato l'esercizio provvisorio prima della conversione parlamentare: il decreto stesso rinvia a una successiva conversione da parte dell'Assemblea, sicché, fino a tale momento, il Senato non ha approvato il nuovo quadro finanziario nelle forme prescritte dall'articolo 59. Si chiede pertanto alla Corte di accertare l'incompatibilità dell'articolo 1 e delle disposizioni finanziarie conseguenti con l'articolo 59 della Costituzione e di dichiararne l'illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. Il ricorrente censura l'art. 1 del decreto-legge recante «Disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, risanamento finanziario, crescita economica e riduzione del debito pubblico», e le disposizioni finanziarie che ne discendono, per violazione dell'art. 59 della Costituzione. Non contesta il potere del Governo di adottare decreti-legge né la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Contesta invece che lo strumento del decreto-legge possa sostituire immediatamente la legge di bilancio e dichiarare cessato l'esercizio provvisorio prima che il Senato si sia pronunciato. A differenza dei casi decisi con le sentenze n. 6, n. 9 e n. 10, l'atto in esame è stato adottato dal Governo nella sua collegialità e non da un singolo Ministro. Esso ha pertanto forza di legge ai sensi dell'art. 58, che non esclude la materia di bilancio dal proprio ambito. La questione non riguarda dunque la natura della fonte. Riguarda il rapporto tra un atto provvisorio con forza di legge e la specifica riserva che l'art. 59 pone in favore del Senato.

2. L'art. 59, primo comma, stabilisce che il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Ne deriva che il nuovo quadro delle entrate e delle spese diventa operativo solo con l'approvazione del Senato. Fino a quel momento lo Stato opera entro i capitoli del bilancio precedente (sentenze n. 1 e n. 5). L'art. 1 del decreto fa invece cessare l'esercizio provvisorio con la sola entrata in vigore dell'atto. Autorizza inoltre il Governo a riscuotere entrate e a sostenere spese sulla base di un quadro che lo stesso decreto definisce in tutti i suoi elementi: entrate stimate e aliquota dell'imposta sulle imprese (art. 2), limite complessivo della spesa ordinaria (art. 3), ripartizione degli stanziamenti tra i ministeri, con facoltà di modificarla (art. 4), spesa per il personale (art. 5) e spesa per gli interessi sul debito (art. 6). In questo modo l'atto anticipa una decisione che la Costituzione riserva al Senato e assume nella sostanza la funzione propria della legge di bilancio. Il vizio è attenuato, ma non eliminato, dalla conversione obbligatoria entro due giorni e dalla caducazione retroattiva degli effetti in caso di mancata conversione. Nell'intervallo, infatti, il decreto produce comunque gli effetti che l'art. 59 riconnette soltanto all'approvazione del Senato. Si aggiunge che il testo presenta parti frammentarie, ripetute e contrassegnate come bozza, il che rende ancor meno compatibile con la riserva costituzionale l'immediata operatività del quadro finanziario.

3. Le disposizioni finanziarie dell'atto vanno esaminate anche alla luce dell'art. 89, in quanto inscindibilmente connesse alla censura proposta. Il primo comma impone allo Stato di assicurare ogni anno, con la legge di bilancio, il pareggio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Il secondo comma consente di derogare al pareggio solo in presenza di eventi eccezionali o di una grave crisi economica, e solo con apposita legge approvata dal Senato su proposta del Governo, contestualmente alla legge di bilancio, che ne indichi i motivi, l'entità e la durata. Il decreto stima entrate complessive per 61,1 milioni. Autorizza invece una spesa ordinaria di 56,096 milioni e una spesa per interessi di 28 milioni, per un totale di 84,096 milioni. Il disavanzo che ne risulta è prossimo ai 23 milioni. L'atto non contiene alcuna deroga motivata e non ne indica né l'entità né la durata. Al contrario, presuppone espressamente la persistenza del disavanzo, che si limita a ridurre in prospettiva attraverso piani e obiettivi programmatici. Tali previsioni, per quanto ispirate a finalità di risanamento, non possono sostituire la legge di deroga richiesta dall'art. 89, secondo comma, né il pareggio che il primo comma impone.

4. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge e delle disposizioni finanziarie conseguenti, per violazione degli artt. 59 e 89 della Costituzione.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto-legge «Disposizioni urgenti in materia di bilancio dello Stato, risanamento finanziario, crescita economica e riduzione del debito pubblico».

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2026.

Il Redattore
Eugenia Toffoli

Massima

Anche un decreto-legge adottato dal Governo, pur avendo forza di legge, non può far cessare l'esercizio provvisorio né rendere operativo un nuovo quadro di entrate, aliquote e capitoli di spesa prima che il Senato lo approvi, perché l'art. 59 riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio; la conversione a breve termine e la caducazione retroattiva degli effetti attenuano ma non eliminano il vizio. Viola inoltre l'art. 89 l'atto finanziario che autorizza spese superiori alle entrate senza un'apposita legge di deroga, approvata dal Senato su proposta del Governo, che indichi motivi, entità e durata dello scostamento dal pareggio.