Sentenza n. 14
Anno 2026
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge «Legge contro i Giornali Politici Occulti e per l’Indipendenza dell’Informazione», promosso con ricorso di Giorgia Meloni, in riferimento agli artt. 17, 29, 30 della Costituzione.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della Legge n. 11/2026, «Legge contro i Giornali Politici Occulti e per l'Indipendenza dell'Informazione», limitatamente agli articoli 2, 4 e 5. Pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo di impedire il controllo politico occulto delle testate, il ricorrente deduce che tali disposizioni introducono limitazioni potenzialmente eccessive alla proprietà e all'attività editoriale, in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, con la libertà e il pluralismo della stampa e con il principio di proporzionalità delle limitazioni ai diritti fondamentali. In particolare, l'articolo 2, che vieta a determinate categorie di soggetti politici di possedere o controllare una testata che si presenti come indipendente, sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo, in quanto opererebbe anche quando non sia dimostrata alcuna interferenza sulla linea editoriale, comprimendo così la libertà di espressione e il pluralismo. L'articolo 5, nella parte in cui vieta le direttive occulte da parte di soggetti politici, si presterebbe a un'interpretazione eccessivamente ampia, idonea a comprimere la libertà editoriale, il diritto di critica e la facoltà di una testata di assumere posizioni politiche o editoriali autonome. L'articolo 4 è impugnato unitamente agli altri, nella parte in cui concorre a estendere i divieti oltre lo stretto necessario. Il ricorrente non contesta la necessità della trasparenza sulla proprietà delle testate né la repressione dei casi effettivi di controllo politico occulto, ma l'estensione dei divieti oltre quanto strettamente necessario a tale finalità. Chiede pertanto che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate o, in subordine, ne indichi un'interpretazione conforme alla Costituzione.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente censura gli articoli 2, 4 e 5 della legge «contro i Giornali Politici Occulti e per l'Indipendenza dell'Informazione». Sostiene che violino gli articoli 17, 29 e 30 della Costituzione, perché le limitazioni alla proprietà e all'attività editoriale sarebbero più ampie di quanto richiede lo scopo, che il ricorrente stesso riconosce legittimo, di reprimere il controllo politico occulto delle testate. La Corte ritiene le questioni non fondate, nei sensi di seguito precisati. Le disposizioni impugnate vanno lette insieme agli articoli 3 e 6 della stessa legge, che il ricorrente non contesta.
2. L'art. 17 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. Stabilisce inoltre che la stampa è libera e plurale, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e affida alla legge il compito di garantire il pluralismo dell'informazione e di rendere pubblici i proprietari delle testate. La disciplina impugnata non introduce autorizzazioni né controlli preventivi sui contenuti. Essa attua il mandato del secondo comma: un pluralismo effettivo richiede che il lettore possa riconoscere chi controlla la fonte. L'art. 2 non vieta ai titolari di cariche politiche di fondare, possedere o controllare una testata. Vieta soltanto che la testata da loro controllata direttamente si presenti al pubblico come organo di informazione indipendente. L'art. 3 consente infatti ai soggetti politici di disporre di propri mezzi di comunicazione, purché il collegamento sia dichiarato in modo evidente. Il divieto colpisce quindi la presentazione ingannevole della testata, non la proprietà né il pensiero espresso. Così inteso, è adeguato e proporzionato allo scopo, e non richiede la prova di un'ingerenza sulla linea editoriale: l'ingerenza è implicita nel controllo diretto, che resta lecito se dichiarato.
3. L'art. 4 va interpretato in coerenza con il suo testo, che richiede l'occultamento del controllo politico «al fine di presentarla come indipendente». Il divieto presuppone quindi due elementi: un controllo effettivo sulla testata, esercitato da soggetti politici anche tramite società o prestanome, e la sua dissimulazione al pubblico. Non bastano semplici rapporti economici, societari o personali, né partecipazioni prive di potere di governo sulla testata. Allo stesso modo, il divieto posto dall'art. 5 riguarda soltanto le direttive occulte, cioè istruzioni vincolanti sulla linea o sui contenuti, impartite da partiti o titolari di cariche pubbliche e sottratte alla conoscenza del pubblico. La disposizione dichiara espressamente che la testata indipendente può esprimere opinioni, pubblicare editoriali e criticare liberamente qualsiasi forza politica. Non può dunque essere applicata per sanzionare la scelta di una testata di sostenere idee o posizioni coincidenti con quelle di un soggetto politico, né per sanzionare contatti, fonti o interlocuzioni propri dell'attività giornalistica. Così delimitate, le due disposizioni tutelano la libertà della stampa garantita dall'art. 17 anziché comprimerla.
4. Neppure sussiste la violazione dell'art. 30. Questo articolo riconosce e garantisce la proprietà privata, ma rimette alla legge la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Il limite imposto dall'art. 2 non sottrae la proprietà della testata e non ne impedisce il godimento. Ne condiziona soltanto una modalità di presentazione al pubblico, a tutela di un interesse collettivo che lo stesso art. 17 qualifica come costituzionale. Analogamente, non sussiste la violazione dell'art. 29. Esso dichiara libera l'iniziativa economica privata, ma stabilisce che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà. L'esercizio di un'impresa editoriale che dissimuli al pubblico la propria dipendenza politica contrasta con l'utilità sociale e lede la libertà di informazione dei cittadini. Il legislatore può legittimamente impedirlo, purché, come qui avviene secondo la lettura indicata, il divieto colpisca la dissimulazione e non l'impresa in quanto tale.
5. Le questioni vanno pertanto dichiarate non fondate, a condizione che gli articoli 2, 4 e 5 siano interpretati nei termini sopra indicati. Le sanzioni previste dall'art. 7 non sono oggetto del presente giudizio. Esse potranno comunque applicarsi soltanto alle condotte così delimitate.
L'interpretazione conforme
L'art. 2 vieta ai titolari di cariche politiche non il possesso o il controllo di una testata, ma soltanto la sua presentazione al pubblico come indipendente; resta salva la facoltà di dichiararne il collegamento ai sensi dell'art. 3. Gli artt. 4 e 5 si applicano unicamente al controllo politico effettivo dissimulato e a direttive vincolanti tenute nascoste al pubblico, e non a semplici rapporti economici, societari o personali, né alla libera scelta editoriale di sostenere o criticare posizioni politiche.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della legge «Legge contro i Giornali Politici Occulti e per l’Indipendenza dell’Informazione», sollevata in riferimento agli artt. 17, 29 e 30 della Costituzione.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 agosto 2026.
Il Redattore
Genoveffa Sturzo