Sentenza n. 2
Anno 2025
Repubblica di Verandia
in nome del popolo
La Corte costituzionale
composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Stanziamento straordinario per il piano sicurezza», promosso da Umberto Bossi nei confronti del Governo.
Ritenuto in fatto
Il ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo per l'adozione del D.M. 3/2025, recante lo «Stanziamento straordinario per il Piano sicurezza». Sostiene che il Governo abbia disposto una spesa pubblica senza che essa fosse autorizzata dalla legge di bilancio approvata dal Senato, e che in tal modo abbia violato la separazione dei poteri e invaso l'attribuzione del Senato di stabilire i capitoli della spesa. Rileva inoltre che l'atto, essendo un semplice decreto ministeriale e non un atto avente forza di legge, non ha la forza giuridica necessaria per autorizzare nuove spese. Il ricorrente qualifica la condotta anche come abuso d'ufficio. Chiede infine che siano considerati, per la medesima ragione, tutti gli altri provvedimenti di spesa adottati dall'attuale Governo senza il passaggio parlamentare; tali provvedimenti, però, non sono individuati singolarmente nel ricorso.
Considerato in diritto
1. Il senatore ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo in relazione al decreto ministeriale n. 3 del 2025, recante «Stanziamento straordinario per il Piano Sicurezza», che autorizza una spesa di 1M finanziata con le risorse disponibili del Ministero dell'Economia ed esclude espressamente il ricorso a nuovo indebitamento. Occorre anzitutto delimitare l'oggetto del giudizio. È inammissibile la richiesta di estendere la pronuncia a «tutti gli altri provvedimenti di spesa» adottati dal Governo senza passaggio parlamentare: il conflitto di attribuzione riguarda un atto determinato, e il ricorso non individua tali provvedimenti né ne descrive il contenuto, sicché la Corte non è posta in condizione di valutarli. Resta del pari estranea a questo giudizio la qualificazione della condotta come abuso d'ufficio: accertare responsabilità personali non rientra nel conflitto di attribuzione, che ha per oggetto soltanto la spettanza del potere esercitato.
2. Nel merito, il parametro decisivo è l'art. 59, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato approva ogni anno la legge di bilancio presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. La disposizione riserva dunque alla legge di bilancio, approvata dal Senato, la determinazione dei capitoli nei quali la spesa pubblica si articola e delle risorse che vi sono assegnate. Il decreto ministeriale è un atto amministrativo: non è votato dal Senato e deve rispettare le leggi in vigore, a cominciare dalla legge di bilancio. Nell'ambito dei capitoli vigenti il Governo può dare esecuzione alla spesa; non può invece crearne di nuovi né modificarne da sé la ripartizione. Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 1, che il Governo può spendere soltanto entro i capitoli stabiliti dal bilancio in vigore e che non gli spetta disporre spese non riconducibili ad alcun capitolo o eccedenti la dotazione dei capitoli vigenti. Il principio vale a maggior ragione quando il bilancio è stato regolarmente approvato.
3. L'atto impugnato non si presenta come esecuzione di una spesa già autorizzata. Esso stesso si qualifica come «stanziamento straordinario», «autorizza» la spesa all'art. 1 e, all'art. 3, ne ricava la copertura dalle «risorse disponibili del Ministero dell'Economia», destinandole a una finalità, il Piano Sicurezza, estranea a quel dicastero e affidata a una distinta «amministrazione responsabile» (art. 5). In tal modo un atto amministrativo sposta su una nuova finalità risorse che il bilancio ha assegnato ad altro dicastero e modifica per propria autorità la ripartizione dei capitoli fissata dal Senato. La Corte rileva che l'atto non indica alcun capitolo vigente nel quale il Piano Sicurezza troverebbe già copertura e che il Governo non ha dimostrato l'esistenza di un simile capitolo. Se tale copertura sussistesse, il decreto si ridurrebbe a mera esecuzione di spesa autorizzata; ma l'atto, per come è formulato, rivendica un potere autonomo di stanziamento, e proprio questa pretesa eccede le attribuzioni del Governo e lede quelle che l'art. 59 riserva al Senato. Neppure la forma del decreto potrebbe supplire: un atto tenuto al rispetto della legge di bilancio non può derogarvi.
4. Non è invece fondata la censura riferita all'art. 73 della Costituzione. Tale disposizione richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri per le decisioni di spesa che accrescono il debito pubblico e qualifica come irregolare l'atto adottato senza di essa. Il decreto impugnato esclude espressamente, all'art. 3, secondo comma, ogni nuovo indebitamento e finanzia la spesa con risorse già disponibili: dall'atto non emerge perciò un accrescimento del debito pubblico tale da rendere applicabile il requisito della collegialità. Il vizio dell'atto non attiene alla sede della decisione governativa, ma alla spettanza stessa del potere di stanziare, che la Costituzione non attribuisce al Governo.
5. Va pertanto dichiarato che non spettava al Governo, e per esso al Ministro, autorizzare con decreto ministeriale lo stanziamento straordinario per il Piano Sicurezza mediante distrazione di risorse assegnate dal bilancio ad altro dicastero, e che il decreto n. 3 del 2025 deve essere annullato. Sono dichiarate inammissibili le domande relative agli ulteriori provvedimenti di spesa non individuati e alla qualificazione penale della condotta.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Stanziamento straordinario per il piano sicurezza», e per l'effetto lo annulla.
Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 2025.
Il Redattore
Corrado Bellini