Vai al contenuto
Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
9/2026
Giudizio
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Esito
Non spetta
Deposito
20 maggio 2026
Redattore
Raniero Valli

Sentenza n. 9

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'atto «Decreto-legge», promosso da Cesare Grandi Meloni nei confronti del Governo.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo e del Ministro dell'Economia in relazione al D.M. 3/2026, precisando di non chiedere la revisione della sentenza n. 6/2026. Si contesta la permanenza in vigore e l'applicazione dell'atto nella parte in cui esso pretende di far cessare l'esercizio provvisorio, di stabilire autonomamente entrate, spese e stanziamenti ministeriali e di produrre gli effetti propri di una legge di bilancio. Secondo il ricorrente, tali poteri sono riservati al Senato dall'art. 59 della Costituzione. Il ricorrente richiama la sentenza n. 6/2026 della Corte, che avrebbe qualificato il D.M. 3/2026 come un «bilancio sostitutivo». La stessa sentenza avrebbe affermato che durante l'esercizio provvisorio il Governo può operare soltanto entro i capitoli del bilancio precedente e che non gli spetta stabilire autonomamente capitoli, dotazioni o nuove destinazioni di risorse. Avrebbe inoltre affermato che l'esercizio provvisorio cessa solo con l'approvazione di una nuova legge di bilancio da parte del Senato. Infine, secondo quanto riportato dal ricorrente, la sentenza avrebbe chiarito che la denominazione di «decreto-legge» non conferisce forza di legge a un decreto ministeriale. Ne deriverebbe una lesione diretta delle attribuzioni costituzionali del Senato. Si chiede pertanto alla Corte di dichiarare che non spetta al Governo né al Ministro dell'Economia applicare il D.M. 3/2026 come fonte sostitutiva della legge di bilancio. Si chiede altresì di dichiarare inefficaci o annullare le disposizioni dell'atto che fanno cessare l'esercizio provvisorio o che determinano autonomamente entrate, spese, capitoli e stanziamenti.

Considerato in diritto

1. Il senatore Cesare Grandi Meloni ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Governo e del Ministro dell'Economia in relazione al decreto ministeriale n. 3 del 2026, intitolato «decreto-legge». Il ricorrente esclude espressamente di voler ottenere la revisione della sentenza n. 6 del 2026 e lamenta che l'atto continui a essere considerato vigente e applicato come fonte sostitutiva della legge di bilancio. Il ricorso, proposto da un senatore secondo quanto previsto dall'art. 94 della Costituzione, non chiede di riesaminare quanto già deciso. Chiede invece di accertare che non spetta all'Esecutivo dare attuazione a un atto le cui previsioni invadono attribuzioni riservate al Senato. Entro questi limiti il ricorso va esaminato nel merito.

2. L'art. 59, primo comma, della Costituzione affida al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio presentata dal Governo. È quella legge a stabilire i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma dispone che, se la legge di bilancio è respinta, resta in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Ne deriva che solo l'approvazione di una nuova legge di bilancio da parte del Senato può far cessare l'esercizio provvisorio. Fino a quel momento il Governo può operare soltanto entro i capitoli del bilancio precedente, come questa Corte ha affermato nelle sentenze n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 del 2026. L'atto impugnato fa l'opposto. Dichiara cessato l'esercizio provvisorio (art. 1, comma 2). Fissa le entrate e l'aliquota dell'imposta sulle imprese (art. 2). Determina il limite della spesa ordinaria e ripartisce 17,096 milioni fra i dicasteri (artt. 3 e 4). Autorizza il Governo a modificare la distribuzione interna delle risorse (art. 4, comma 10). Istituisce un nuovo Fondo per la Crescita e la Stabilizzazione, con proprie fonti di alimentazione e destinazioni vincolate (art. 10). Disciplina infine l'impiego del saldo di cassa (art. 12). Sono contenuti propri della legge di bilancio, che l'Esecutivo si è attribuito in luogo del Senato. La sentenza n. 6 del 2026 lo ha già riconosciuto proprio con riguardo a questo atto, e l'invasione persiste finché l'atto viene applicato.

3. Non giova all'atto la denominazione di «decreto-legge». L'art. 58 della Costituzione consente al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, di adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Tali provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge dal Senato entro il termine fissato dalla legge. L'atto in esame è invece un decreto del Ministro. Dall'iter risulta che è stato firmato come atto amministrativo, senza essere adottato come decreto-legge del Governo e senza essere sottoposto a conversione da parte del Senato. La sola intitolazione non può conferire forza di legge a un atto che non ne possiede i requisiti formali e procedimentali. L'atto resta quindi un provvedimento amministrativo, tenuto al rispetto della legge e della Costituzione. Non può produrre gli effetti di una fonte primaria, e tanto meno quelli di una legge di bilancio che la Costituzione riserva al Senato.

4. Le previsioni programmatiche dell'atto riguardano la riduzione del disavanzo, il contenimento del debito e la trasparenza degli appalti. Esse non mutano la conclusione, perché sono inserite in un provvedimento che nel suo complesso pretende di sostituire il bilancio approvato dal Senato e di porre fine all'esercizio provvisorio. Va pertanto dichiarato che non spetta al Governo né al Ministro dell'Economia applicare il decreto ministeriale n. 3 del 2026 come fonte sostitutiva della legge di bilancio. Sono di conseguenza annullate le disposizioni che dichiarano cessato l'esercizio provvisorio o che determinano autonomamente entrate, spese, capitoli, stanziamenti, fondi e criteri di redistribuzione delle dotazioni. Resta fermo che la gestione finanziaria dello Stato prosegue in esercizio provvisorio, entro i capitoli del bilancio precedente, fino all'approvazione di una nuova legge di bilancio da parte del Senato.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara che non spettava al Governo adottare l'atto «Decreto-legge», e per l'effetto lo annulla.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

Il Redattore
Raniero Valli

Massima

Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Costituzione, non spetta al Governo né a un suo Ministro applicare come fonte sostitutiva della legge di bilancio un decreto ministeriale, anche se denominato «decreto-legge», che dichiari cessato l'esercizio provvisorio o fissi entrate, spese, capitoli, stanziamenti e nuovi fondi. La legge di bilancio è riservata al Senato e l'esercizio provvisorio cessa solo con la sua approvazione. Un atto non adottato né convertito secondo l'art. 58 non acquista forza di legge per la sola denominazione, e l'invasione delle attribuzioni del Senato persiste finché l'atto viene applicato.