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Repubblica di VerandiaGovernoSenatoArchivio
Corte costituzionaledella Repubblica di Verandia
Numero
8/2026
Giudizio
Giudizio di legittimità costituzionale
Esito
Non fondatezza
Deposito
20 maggio 2026
Redattore
Amalia Restivo

Sentenza n. 8

Anno 2026

Repubblica di Verandia
in nome del popolo

La Corte costituzionale

composta dai signori: Amalia Restivo, Corrado Bellini, Genoveffa Sturzo, Raniero Valli, Eugenia Toffoli,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Stato di crisi e tavolo straordinario», promosso con ricorso di Umberto Bossi, in riferimento agli artt. 59, 89 della Costituzione.

Ritenuto in fatto

Il ricorrente impugna il Decreto del Ministro dello Sviluppo n. 1/2026, che accoglie una rivendicazione sindacale e dispone misure di sostegno al settore agricolo. Richiama inoltre gli ulteriori provvedimenti di spesa adottati dai membri del Governo: incentivi alla ricerca e sviluppo, pacchetti di incentivi agli investitori, un piano sanitario e fondi a università e ricerca. Tali provvedimenti sono espressamente finanziati con un aumento del debito. Il ricorrente ne deduce l'illegittimità costituzionale perché sono stati adottati in assenza di una legge di bilancio approvata dal Senato. Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione spetta infatti al Senato approvare ogni anno la legge di bilancio, che stabilisce i capitoli della spesa. L'art. 89 impone inoltre allo Stato di assicurare con la legge di bilancio il pareggio tra entrate e spese. Mancando la legge di bilancio, le spese disposte dal decreto sarebbero prive della necessaria base costituzionale.

Considerato in diritto

1. Il senatore ricorrente impugna il Decreto del Ministro dello Sviluppo n. 1 del 2026, con cui è istituito un tavolo straordinario per la crisi del settore agricolo, e ne denuncia il contrasto con gli artt. 59 e 89 della Costituzione. Secondo il ricorrente, l'atto disporrebbe spese prive di base costituzionale, perché adottate in mancanza di una legge di bilancio approvata dal Senato e senza assicurare il pareggio tra entrate e spese. Il ricorso richiama anche altri provvedimenti di spesa del Governo, finanziati con un aumento del debito: incentivi alla ricerca e sviluppo, incentivi agli investitori, un piano sanitario e fondi a università e ricerca. Tali atti non sono oggetto della presente questione, che riguarda soltanto il decreto impugnato. La Corte non può estendere il proprio giudizio ad atti diversi, né desumere i vizi del decreto dai caratteri di provvedimenti che non sono stati impugnati e il cui contenuto non è stato sottoposto al suo esame.

2. La questione riferita all'art. 59 della Costituzione non è fondata. Il primo comma riserva al Senato l'approvazione annuale della legge di bilancio, presentata dal Governo, che stabilisce i capitoli della spesa e le aliquote. Il secondo comma prevede che, se la legge di bilancio è respinta, resti in vigore il bilancio precedente in esercizio provvisorio. Come questa Corte ha già affermato (sentenze n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5), il Governo non può istituire con atto proprio capitoli di spesa né disporre stanziamenti non riconducibili a capitoli vigenti o eccedenti la loro dotazione. Può invece dare esecuzione a spese che trovano copertura nei capitoli in vigore. Il decreto impugnato resta entro questo limite. Il suo art. 6 stabilisce che l'atto non istituisce nuovi capitoli di spesa e non autorizza nuovo indebitamento. Precisa inoltre che gli interventi sono attuati con le risorse e gli strumenti già disponibili e autorizzati, e che eventuali ulteriori stanziamenti saranno sottoposti agli organi competenti secondo le procedure previste dalla Costituzione e dalla legge. Nello stesso senso l'art. 2, terzo comma, subordina ogni misura che comporti nuovi o maggiori oneri alla verifica delle coperture e agli strumenti previsti dalla legge. L'art. 7, secondo comma, rinvia ogni ulteriore intervento al rispetto delle competenze del Parlamento.

3. Il contenuto del decreto è di natura organizzativa e programmatica. L'atto istituisce un tavolo di confronto, convoca le parti, avvia un piano amministrativo, fissa obiettivi di tutela occupazionale, prevede segnalazioni alle autorità competenti e un'attività di monitoraggio. Le eventuali misure di sostegno di cui all'art. 5 sono soltanto condizionate nella loro futura erogazione: il decreto non le quantifica né le autorizza. Diversamente dai casi decisi con le sentenze n. 4 e n. 5, l'atto non dispone alcuno stanziamento a favore di imprese, non aumenta la spesa e non ricorre al debito. Il riconoscimento della piattaforma sindacale come base del confronto, previsto dall'art. 2, è un indirizzo negoziale e non un impegno di spesa. Ne segue che il decreto non invade la riserva che l'art. 59 attribuisce al Senato. Ciò vale sia in mancanza di una legge di bilancio per l'esercizio in corso, sia in regime di esercizio provvisorio, perché l'atto non eccede i capitoli vigenti.

4. Neppure è fondata la questione riferita all'art. 89 della Costituzione. Il primo comma impone allo Stato di assicurare ogni anno, con la legge di bilancio, il pareggio tra le entrate e le spese. Il secondo e il terzo comma disciplinano la deroga al pareggio, la quale richiede un'apposita legge approvata dal Senato su proposta del Governo contestualmente alla legge di bilancio, e il relativo ricorso a questa Corte. Un atto che, per espressa previsione, non crea nuovi oneri né nuovo debito e opera entro risorse già autorizzate non incide sull'equilibrio tra entrate e spese. Non può quindi porsi in contrasto con l'obbligo del pareggio, né realizzare una deroga sostanziale sottratta alle forme dell'art. 89, secondo comma. Resta fermo che la legittimità dei singoli atti di esecuzione dipenderà dalla loro effettiva copertura nei capitoli vigenti. Qualora tali atti eccedessero i limiti indicati, potranno essere autonomamente sindacati.

5. Per questi motivi la questione di legittimità costituzionale del Decreto del Ministro dello Sviluppo n. 1 del 2026, sollevata in riferimento agli artt. 59 e 89 della Costituzione, deve essere rigettata.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto ministeriale «Stato di crisi e tavolo straordinario», sollevata in riferimento agli artt. 59 e 89 della Costituzione.

Così deciso in Andrasca, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

Il Redattore
Amalia Restivo

Massima

Non viola gli artt. 59 e 89 della Costituzione il decreto ministeriale che, in una crisi di settore, si limita a istituire un tavolo di confronto e a fissare indirizzi organizzativi e programmatici, senza istituire capitoli di spesa, autorizzare stanziamenti o nuovo indebitamento e operando entro risorse già autorizzate, anche in mancanza di una legge di bilancio approvata dal Senato. La riserva al Senato della determinazione dei capitoli di spesa e l'obbligo del pareggio sono violati soltanto da atti del Governo che dispongono spese o debito non riconducibili ai capitoli vigenti, e non da atti finanziariamente neutri, la cui eventuale attuazione resta autonomamente sindacabile.